Italian Court dismisses prisoner's appeal as inadmissible due to manifestly unfounded procedural and substantive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by prisoner Alessio Attanasio inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Attanasio argued that the disciplinary council's session was illegal due to a schedule change and that his complaints were too generic, claiming the trial court's reasoning was incongruous. The court rejected these claims, noting the time shift was organizational and the disciplinary action for breaking cell bars was properly substantiated by evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals against disciplinary sanctions in prisons are inadmissible if they lack specific grounds for judicial review and merely request a new evaluation of facts already correctly assessed by the surveillance court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; t RILEVATO IN FATTO Con ordinanza emessa il 16/09/2020 il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Alessio Attanasio avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione irrogatagli dal Consiglio di disciplina del Carcere di Cuneo, dove il ricorrente si trovava ristretto.
Avverso questa ordinanza Alessio Attanasio, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare controversa, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino con un percorso motivazionale incongruo, che non teneva conto dell'inosservanza dell'orario di svolgimento del consiglio di disciplina e della contestazione elevata al detenuto, che appariva formulata in termini generici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Alessio Attanasio è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una "nuova, non consentita, valutazione della vicenda disciplinare presupposta, che risulta correttamente vagliata dal Tribunale di sorveglianza di Torino. Deve, innanzitutto, rilevarsi che lo spostamento del consiglio di disciplina del Carcere di Cuneo, dalle ore 12 alle ore 17.15 del 18/07/2019, non determinava l'illegittimità della seduta all'esito della quale veniva adottata la sanzione disciplinare controversa, essendo il rinvio orario della sessione dovuto a ragioni organizzative che legittimavano il differimento.
Quanto alla genericità delle contestazioni elevate ad Alessio Attanasio, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti e lo svolgimento del procedimento all'esito del quale veniva irrogata la sanzione disciplinare dell'ammonizione, tenendo conto della relazione del personale penitenziario intervenuto per accertare la vicenda disciplinare presupposta. Si evidenziava, in particolare, che la sanzione disciplinare irrogata ad Attanasio conseguiva alla battitura delle grate delle celle da parte del detenuto, che costituisce un'infrazione comportamentale sanzionata perché reca disturbo alla comunità carceraria, concretizzando un comportamento scorretto nei confronti degli altri detenuti e della quiete intramuraria.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alessio Attanasio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consig