Cassation court dismisses appeal for criminal continuance due to heterogeneous crimes and lack of criminal program unity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request for criminal continuance based on heterogeneous offenses and a wide temporal span. The defendant argued for a unified criminal program regarding drug-related crimes, but the court found the acts lacked the necessary unitary conception of life. Consequently, the court ruled that the facts did not meet the legal requirements for continuance, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The court established that criminal continuance requires a unitary criminal program, which is absent when offenses are heterogeneous in execution and lack a premeditated life orientation toward crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UMEAKANNE VITUS nato il 06/01/1976 avverso l'ordinanza del 11/08/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Vitus Umeakanne, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e la notevole ampiezza dell'arco temporale in esame. Avverso questa ordinanza Vitus Umeakenne, a mezzo del suo difensore, ricorreva. per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte, riguardanti reati in materia di stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Vitus Umeakanne è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione degli elementi processuali acquisiti, che non consentivano di ritenere i comportamenti criminosi posti in essere da Vitus Umeakenne omogenei. L'ordinanza impugnata, invero, valutava correttamente le condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di Umeakenne, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i reati contestati al condannato.
Si consideri, in proposito, che i reati commessi da Vitus Unneakanne non risultavano tra loro omogenei sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva delle condotte illecite presupposte e dall'ampiezza dell'arco temporale oggetto di valutazione, che impedivano di ipotizzare il programma criminoso unitario invocato dalla difesa del ricorrente, anche in ragione del fatto che i fatti di reato controversi si verificavano in contesti, soggettivi e territoriali, differenti.
A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di Umeakanne, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Vitus Umeakanne deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24