Italian Supreme Court dismisses appeal for continuance recognition due to heterogeneous criminal acts and wide time span.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Jawad Inani's cassation appeal inadmissible, rejecting his request for criminal continuance in execution proceedings. The court found the appealed order correctly identified that Inani's crimes were heterogeneous and occurred over a wide timeframe across different regions, precluding a unitary criminal program. Consequently, the court ruled that the lack of homogeneity and the temporal gap prevented the application of the continuance institution favorable to the accused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The institution of criminal continuance requires homogeneous criminal acts linked by a unitary criminal program, which is absent when offenses are heterogeneous in execution and span a wide temporal arc across different jurisdictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INANI JAWAD nato il 27/07/1979 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; I.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Jawad Inani, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte - emesse dalla Corte di appello di Perugia il 28/06/2017 e dal Tribunale di Imperia 1'11/07/2017 -, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio e la notevole ampiezza dell'arco temporale in esame.
Avverso questa ordinanza Jawad Inani, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Questa correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione perugino, che, con un percorso argomentativo incongruo, disattendeva l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le ipotesi di reato di cui si assumeva la preordinazione criminosa, sul quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Jawad Inani è inammissibile. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione degli elementi processuali acquisiti, che ' non consentivano di ritenere i comportamenti posti in essere da Inani omogenei. L'ordinanza impugnata, invero, valutava correttamente le condotte illecite di Jawad Inani, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i reati ascritti al condannato.
Si consideri, in proposito, che i reati commessi da Jawad Inani non risultavano tra loro omogenei sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva delle condotte illecite presupposte e dall'ampiezza • dell'arco temporale oggetto di valutazione, compreso tra il giugno del 2008 e il luglio del 2009, che impedivano di ipotizzare il programma criminoso unitario invocato dalla difesa di Inani, anche in ragione del fatto che i fatti di reato controversi si verificavano in regioni diversi.
A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di Jawad Inani, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Jawad Inani deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Alsnqro Centonze Mi