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Ordinanza — n. 9929/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of interest after prisoner fully served sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9929/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the petitioner had fully served his sentence by July 2020, eliminating any legal interest to challenge the earlier rejection of early release. The petitioner argued that a future potential sentence would create a 'penalty credit' allowing him to benefit from the earlier ruling, but the court rejected this as speculative. The decision rests on the principle that standing to appeal requires a concrete, current interest in altering the existing legal situation, which was absent once the detention period ended.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The requirement of interest to appeal must be concrete and current, existing at both the filing and decision stages; a hypothetical future sentence cannot establish standing to challenge a release decision rendered after the original sentence is fully served.

Parole chiave

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interest to appeal early release penalty credit served sentence inadmissible appeal procedural standing cassa delle ammende remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016
Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015
Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, M., Rv, 265131-01).
Sez. 1, Sentenza n. 8109 dell'11/02/2010
Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000
246383-01; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDO RAFFAELE nato a AVERSA il 02/06/1980 avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da Raffaele Riccardo avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Frosinone il 10/12/2020, con cui era stata rigettata l'istanza di liberazione anticipata presentata dal detenuto in relazione ai quattro semestri oggetto di vaglio. Il provvedimento impugnato veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'assunto che l'istante aveva scontato la pena il 12/07/2020, con la conseguenza che il suo reclamo, mirando a ottenere la liberazione anticipata in relazione a una pena detentiva già espiata, risultava sprovvisto di legittimazione a ricorrere per carenza di interesse.

2. Avverso questa ordinanza Raffaele Riccardo, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti della liberazione anticipata, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma facendo erronea applicazione dei principi che governano il beneficio penitenziario invocato. Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel respingere l'istanza di liberazione anticipata presentata da Raffaele, non aveva tenuto conto dell'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che gli riconosceva un "credito di pena", che avrebbe potuto utilizzare, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. peri., in relazione a un successivo, eventuale, periodo di detenzione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Riccardo Raffaele è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. In via preliminare, deve esaminarsi il profilo della legittimazione a ricorrere di Riccardo Raffaele avverso il provvedimento impugnato, riguardante l'istanza di liberazione anticipata presentata in relazione ai quattro semestri presupposti, che devono essere valutato alla luce del fatto che il ricorrente aveva interamente espiato la pena il 12/07/2020.,r Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere individuata in una prospettiva eminentemente utilitaristica.

Tale connotazione utilitaristica dell'impugnazione risulta costituita da una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione del ricorrente, riguardante l'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione, che, nel nostro caso, riguarda l'istanza di liberazione anticipata presentata da Riccardo Raffaele (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione, costituita, nel caso di specie, dalla legittimità della pretesa del ricorrente di essere scarcerato prima della data individuata quale fine pena, stabilita per il 12/07/2020.

Tale requisito presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione in capo al ricorrente, la cui attualità doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non deve essere venuta meno - al contrario di quanto si è verificato nel caso in esame, in conseguenza della scarcerazione di Riccardo - per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01;

Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, M., Rv, 265131-01). In questa cornice, non appaiono pertinenti i riferimenti a un possibile "credito di pena", atteso che le frazioni detentive per le quali il condannato richiede la fungibilità in sede esecutiva non possono precedére il reato, ma solo seguirlo, con la conseguenza che tale disciplina non può essere applicata per un reato che non risulta ancora commesso, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 8109 dell'11/02/2010, Calzolaio, Rv. 246383-01; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, dep. 09/06/2000, Palomba, Rv. 216418-01).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Riccardo Raffaele deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022.