Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding criminal continuance in execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly rejected the request for criminal continuance in execution proceedings. The appellant argued that his crimes were part of a unified criminal program, but the court found the alleged offenses heterogeneous and lacking a unifying criminal intent. Consequently, the court held that the appeal sought an impermissible re-evaluation of facts already properly assessed by the execution judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 416-bis cod. pen.: The request for criminal continuance in execution proceedings requires proof of a specific unitary criminal program, not merely a general criminal lifestyle or mere association membership.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRATO ANTONIO nato a AVEZZANO il 03/10/1953 avverso l'ordinanza del 22/07/2021 del TRIBUNALE di SULMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sulmona, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Antonio Schirato, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili presupposte, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi, rispetto alla quale non assumeva un rilievo unificante la condanna riportata per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
2. Avverso questa ordinanza Antonio Schirato, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Questa correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione, che, con un percorso argomentativo incongruo, disattendeva il collegamento esecutivo esistente le ipotesi di reato presupposte, corroborato dalla condanna riportata dal ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la cui portata unificante derivava dalla natura permanente di tale condotta illecita. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che già erano state correttamente vagliate dal Tribunale di Sulmona. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i comportamenti illeciti di Borrelli.
Si consideri che le ipotesi di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità delle condotte illecite presupposte, commesse in circostanze di tempo e di luogo differenti, rispetto alle quali priva di rilievo unificante appare la condanna riportata da Antonio Schirato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. D'altra parte, identificare l'unicità del disegno criminoso con la sola propensione del condannato ad agire come esponente del sodalizio nel quale gravitava, porterebbe a ricondurre irragionevolmente tutte le condotte illecite del ricorrente alla sfera di operatività della stessa consorteria, senza il compimento di alcuna verifica sulla genesi dei comportamenti criminosi, di volta in volta, considerati.
Né potrebbe essere diversamente, atteso che la verifica di tali condotte delittuose non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi o di mere congetture, essendo necessario acquisire la prova che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo invocato siano stati concepiti nell'ambito di un programma unitario. Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01).
Si tenga ulteriormente presente che, nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'associazione per delinquere di tipo mafioso, mutuando i parametri ermeneutici affermati da questa Corte per le ipotesi di appartenenza a consorterie operanti in tempi diversi, occorre tenere conto del fatto che non è sufficiente «il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01).3.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonio Schirato deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Al9s(Ardiro Centonze ph I Bi4nchi olL2