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Ordinanza — n. 9925/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole denial due to manifestly unfounded arguments regarding social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9925/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Russo inadmissible, ruling that the lower court's denial of probation was legally sound. Russo argued the trial court ignored his rehabilitative progress, but the court affirmed that assessing his inherent criminal personality and past conduct is essential for such decisions. Consequently, the appeal was rejected as based on manifestly unfounded grounds, and Russo was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that appeals against parole denials based on unfounded claims of ignored rehabilitation are inadmissible when the lower court properly assessed the convict's criminal personality and past conduct.

Parole chiave

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probation denial social danger assessment criminal personality evaluation rehabilitation progress inadmissible appeal parole benefit recidivism prevention assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone
Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019, Catalano
Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo
Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv.
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini
257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANTONIO nato a NAPOLI il 28/05/1980 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta d& Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa 1'11/03/2021 il Tribunale di sorveglianza di Napoli respingeva l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da Antonio Russo, per la pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 08/07/2022. Avverso questa ordinanza Antonio Russo, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo che aveva intrapreso proficuamente durante l'esecuzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Antonio Russo è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, per giustificare il diniego del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale invocato da Antonio Russo, faceva riferimento alla sua elevata pericolosità sociale, alla luce della quale formulava un giudizio negativo sul percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente durante l'esecuzione della pena, richiamando la sua personalità criminale e il disvalore delle condotte illecite per le quali era stato condannato.

In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza di Napoli valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di Russo su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti di Antonio Russo, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica del beneficio penitenziario richiesto. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Napoli si esprimeva, correttamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01;

Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01). Pertanto, tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite nei confronti del condannato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli evidenziava l'inidoneità dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto dal ricorrente ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonio Russo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2