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Ordinanza — n. 9923/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to intervening withdrawal by the appellant under Article 591 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9923/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Roberto Mattucci's appeal inadmissible because he withdrew his objection after filing it. Although Mattucci argued the lower court ignored his successful reintegration efforts, the procedural defect of his subsequent withdrawal rendered the appeal void. Consequently, the Court dismissed the case and ordered Mattucci to pay the associated legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. d) c.p.p.; The withdrawal of an appeal after its filing constitutes a valid ground for inadmissibility, terminating the proceedings regardless of the substantive merits of the original complaint.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility Criminal Procedure Code procedural defect Cassation appeal assistenza riabilitativa adeguamento della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
La rinuncia all'impugnazione di Tornese è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTUCCI ROBERTO nato a TORINO il 31/05/1967 avverso l'ordinanza del 20/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 20/05/2020 il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da Roberto Mattucci, per la pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 13/06/2022. Avverso questa ordinanza Roberto Mattucci, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo che aveva intrapreso proficuamente durante l'esecuzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Roberto Mattucci è inammissibile per intervenuta rinuncia. Deve, in proposito, rilevarsi che, dopo il deposito del ricorso, perveniva rituale rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente. La rinuncia all'impugnazione di Tornese è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Roberto Mattucci deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in cinquecento euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ales dr Centonze Ldi LA, DEPOSITATA I etANCELLEPA A