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Ordinanza — n. 9922/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding intimidation crime due to victim's complaint withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9922/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Dettori's cassation appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to adequately address the intimidation charge. Dettori argued the victim withdrew her complaint and claimed she was never intimidated, yet the appellate court found the evidence of fear and retaliation sufficient despite the withdrawal. The court ruled that the appeal lacked specific legal criticism of the reasoning and improperly sought a retrial on the merits, which is barred in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 612 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The interpretation of intercepted communications and the evaluation of factual evidence regarding criminal intent constitute matters of fact reserved for the trial court, subject to cassation review only for manifest illogic or unreasonableness.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility intimidation crime conviction withdrawal of complaint interception interpretation manifest illogic standard trial court fact finding procedural economy principle minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 612, comma secondo, cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013
271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv.
Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013
Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016
257784-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv.
Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DETTORI GIUSEPPE nato a SASSARI il 24/07/1977 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; •

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Sassari il 29/11/2019, con cui Giuseppe Dettori era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di cui ai capi 1 e 2 - riqualificato il secondo dei due reati ai sensi dell'art. 612, comma secondo, cod. pen. -, accertati ad Alghero il 13/12/2017.

2. Avverso questa sentenza Giuseppe Dettori, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente della configurazione del reato di cui al capo 2, atteso che la persona offesa, Sabrina Piras, aveva rimesso l'originaria querela e aveva dichiarato di non essersi mai sentita intimidita dalle minacce profferite dall'imputato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Giuseppe Dettori è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del giudizio di responsabilità emesso nei confronti di Giuseppe Dettori, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, nel rispetto delle emergenze probatorie.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01).La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto del tenore dei colloqui tra Sabrina Piras e Maria Giovanna Dettori - che venivano registrati dalla stessa Piras -, emergenza in termini inequivocabili il timore della persona offesa, che l'imputato, una volta uscito dal carcere, avrebbe posto in essere delle ritorsioni nei suoi confronti, avendo intrapreso una relazione sentimentale con Ibdorreda Nourreine.

Queste conclusioni, del resto, appaiono corroborate dalle captazioni eseguite il 19/12/20917, presso la struttura penitenziaria dove Giuseppe Dettori era detenuto, da cui emergeva il risentimento nutrito dall'imputato nei confronti della vittima. Né poteva rilevare in senso favore all'imputato l'intervenuta remissione della querela da parte di Sabrina Piras, attesa la gravità delle intimidazioni poste in essere dall'imputato nei confronti della vittima, con l'impiego di un'arma, che imponevano di ritenere irrilevanti gli effetti intimidatori prodotti nei confronti della persona offesa. 2.1.

Non è, per altro verso, possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari nei confronti di Giuseppe Dettori, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01).

Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che, in linea con la giurisprudenza che si è richiamata, hanno affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Dettori deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il