Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9920/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to intervening withdrawal by the appellant under Article 591 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9920/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the lawsuit after depositing it. Raffaele Rignanese had initially challenged a second-instance conviction for crimes committed in 2018, arguing the decision lacked sufficient reasoning regarding his criminal responsibility and failed to recognize a statutory exemption. The court ruled that the subsequent withdrawal rendered the procedural basis for the appeal void, resulting in dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 lett. d) c.p.p.; The withdrawal of an appeal after its filing renders the proceeding inadmissible, terminating the judicial review of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure code withdrawal of appeal inadmissibility cassation appeal court costs risarcimento alle vittime di reati riscossione di pene pecuniarie restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 lett. d) c.p.p.
La rinuncia all'impugnazione di Rignanese è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett.
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGNANESE RAFFAELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 31/03/1982 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la - decisione impugnata, con cui Raffaele Rignanese, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 600,00 euro di multa per i reati di cui ai capi 1, 2 e 3 della rubrica, accertati a San Giovanni Rotondo 1'11/06/2018. Avverso questa sentenza Raffaele Rignanese, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del giudizio del giudizio di responsabilità formulato nei confronti dell'imputato - che non si riteneva corroborato dalle emergenze probatorie - e del mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite oggetto di contestazione. Infine, in data 21/02/2022, Raffaele Rignanese dichiarava di rinunciare all'originario ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Raffaele Rignanese è inammissibile per intervenuta rinuncia. Deve, in proposito, rilevarsi che, dopo il deposito del ricorso, perveniva rituale rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, depositata il 21/02/2022. La rinuncia all'impugnazione di Rignanese è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Raffaele Rignanese deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene di determinare in cinquecento euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ales aldro entonze chele ilrethttia. DEPOSITATA