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Ordinanza — n. 9919/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of argumentation regarding recidivism and exemption from penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9919/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Karim Ghouila inadmissible, ruling that the lower court's decision was sufficiently reasoned. Ghouila argued the judgment lacked a detailed argumentative path regarding recidivism and failed to grant an exemption under Article 131-bis of the Penal Code due to the minor nature of the offenses. The court rejected this, stating the appellate court correctly evaluated the evidence and the defendant's criminal history, making a full factual re-examination unnecessary in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely requests a re-examination of facts already judged without challenging specific inferential rules, provided the lower court's reasoning is coherent and logically anchored to the procedural findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism penalty exemption from penalty legitimacy review argumentative coherence recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale precedenti penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la decisione impugnata, con cui Karim Ghouila era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a Porto Recanati il 21/03/2019.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013
271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv.
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016
(Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHOUILA KARIM nato a RIMINI il 07/03/1987 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la decisione impugnata, con cui Karim Ghouila era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a Porto Recanati il 21/03/2019. Avverso questa sentenza Karim Ghouila, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato - censurato per l'applicazione della recidiva - e per la mancata concessione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., che si imponeva alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite contestate all'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Karim Ghouila è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello .di Ancona conformemente alle emergenze processuali.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Ancona, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 21/03/2019, nell'immediatezza dei fatti, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi e non sono nemmeno contestati dal ricorrente, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Karim Ghouila, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, così come contestati ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, correttamente vagliati dalla Corte di appello di Ancona sotto il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, dei comportamenti criminosi di Ghouila e della sua anagrafe giudiziaria, che imponeva il riconoscimento della recidiva.

Tale percorso argomentativo, al contempo, deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse di Karim Ghouila, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e della reiterazione delle condotte illecite, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Karim Ghouila deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale ndro Centonze s ez ictl