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Ordinanza — n. 9916/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning and failure to apply mitigation statute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9916/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Giuliano Angelo inadmissible, ruling it based on manifestly unfounded grounds. The appellant argued the lower court's decision lacked sufficient reasoning regarding his guilt and failed to apply the mitigation provision of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this, stating the appellate judgment possessed clear logical coherence and was firmly anchored in uncontested investigative findings, rendering a full factual review unnecessary at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal challenging a conviction on grounds of lack of reasoning or failure to apply a specific mitigation statute is inadmissible if the contested judgment demonstrates clear logical coherence and is firmly anchored in the established procedural findings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of reasoning mitigation statute legality stage logical coherence procedural findings manifestly unfounded porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 133 c.p.
In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Giuliano discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale napoletana nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
Art. 699 c.p.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Noia il 05/04/2019, con cui Angelo Giuliano era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto per il reato di cui all'art. 699 cod.
art. 699 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Noia il 05/04/2019, con cui Angelo Giuliano era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto per il reato di cui all'art. 699 cod. pen., accertato a Terzignol'11/01/2017.
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Giuliano discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale napoletana nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013
271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv.
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO ANGELO nato a NAPOLI il 23/06/1992 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Noia il 05/04/2019, con cui Angelo Giuliano era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto per il reato di cui all'art. 699 cod. pen., accertato a Terzignol'11/01/2017. Avverso questa sentenza Angelo Giuliano, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato e del mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturavano gli accadimenti criminosi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Angelo Giuliano è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Messina nel rispetto delle emergenze probatorie.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Napoli, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti 1'11/01/2017 - che, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontroversi, alla luce di quanto riferito dall'ispettore Ambrosino -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 699 cod. pen.

In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Giuliano discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale napoletana nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni oggettive e soggettive della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente, tenuto conto dei precedenti penali del ricorrente e del suo comportamento processuale. Tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse di Giuliano, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e della reiterazione delle condotte illecite, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Angelo Giuliano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il