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Ordinanza — n. 9915/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's subsequent withdrawal of the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9915/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the complaint after filing it. Mario Tornese had challenged a lower court's rejection of his request to continue needlework activities under a special detention regime, arguing constitutional violations regarding his recreational restrictions. The court ruled that the procedural withdrawal rendered the appeal void, resulting in dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, lett. d) cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the complaint after depositing the petition, thereby extinguishing the right to judicial review.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation special detention regime recreational activities court costs award assistenza riabilitativa allontanamento malgrado rischio di persecuzione pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, lett. d) cod. proc. pen.
La rinuncia all'impugnazione di Tornese è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNESE MARIO nato a MONTERONI DI LECCE il 21/01/1962 avverso l'ordinanza del 27/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Novara il 24/10/2019, con cui era stata respinta la richiesta presentata da Mario Tornese - che si trovava sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), presso il Carcere di Novara - di svolgere attività di ricamo nella cella dove era ristretto, proseguendo un'attività ricreativa che nella precedente frazione detentiva, patita presso il Carcere di Spoleto, gli era stata consentita.

Avverso questa ordinanza Mario Tornese, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che le restrizioni delle attività ricreative impostegli dalla direzione del Carcere di Novara detenuto si ponevano in contrasto con i principi costituzionali applicabili ai detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., la cui applicazione imponeva di ritenere legittima l'attività di ricamo svolta dal ricorrente, che non poteva ritenersi connotata da pericolosità.

Infine, in data 24/01/2022, Mario Tornese dichiarava di rinunciare all'originario ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Mario Tornese è inammissibile per intervenuta rinuncia. Deve, in proposito, rilevarsi che, dopo il deposito del ricorso, perveniva rituale rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, depositata il 24/01/2022. La rinuncia all'impugnazione di Tornese è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mario Tornese deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in cinquecento euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere este