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Ordinanza — n. 9914/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of standing after client was already released from prison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9914/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant had already been released from prison before the hearing date. The applicant argued that the lower court's refusal of therapeutic placement violated his personality and reintegration process, but the court found no standing. Since the applicant was freed on November 30, 2011, the appeal lacked the concrete utility required by law at the time of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; The requirement of standing to appeal requires concrete and current utility, which is lost if the applicant is no longer detained when the appeal is decided.

Parole chiave

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standing to appeal lack of interest cassation inadmissibility prison release procedural utility dipendenza dall'assistenza sociale misura di politica sociale massima inquisitoria sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PAOLIS PINO nato a PRIVERNO il 26/04/1985 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Campobasso respingeva l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento terapeutico ex art. 94 T.U. stup., presentata da Pino De Paolis, in relazione alla pena detentiva che l'istante doveva scontare. Avverso questa ordinanza Pino De Paolis, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della personalità del condannato e del processo rieducativo intrapreso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Pino De Paolis è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità, in capo a De Paolis, doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01).

Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, deve rilevarsi che De Paolis risulta scarcerato per espiazione della pena il 30/11/2011, prima della celebrazione dell'udienza del 24/02/2022, con la conseguente, sopravvenuta, carenza di interesse dell'impugnazione proposta davanti a questa Corte, che risulta connotata dal venire meno delle esigenze di attualità e di concreta utilità sottese all'impugnazione. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Pino De Paolis deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 24/02/2022. Il Consiglie