Cassation court dismisses appeal for probation due to lack of actual address availability, not just formal selection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Hasan Marhan's appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of his probation request. Marhan argued the trial court erred by ignoring his known address in Monza, claiming a formal selection sufficed. The court ruled that while an address must be formally elected, it must also be effectively reachable to ensure direct contact with social services and monitor the inmate's conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The mere election of an address does not guarantee its effectiveness; actual availability is indispensable for probation measures to ensure direct contact with social services and effective monitoring of the inmate's conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARHAN HASAN nato il 01/01/1968 avverso il decreto del 07/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di concessione della misura alternativa della detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata da Hasan Marhan, sull'assunto che non era stata effettuazione l'indicazione del domicilio prevista dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
2. Avverso tale ordinanza Hasan Marhan, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, sull'assunto della mancata elezione di domicilio dell'istante, senza tenere conto che lo stesso era noto processualmente, risultando in atti quello di Monza, Via John Lennon n.
9. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Hasan Marhan è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui, nel presente procedimento, l'istanza presentata da Hasan Marhan non risultava conforme alla previsione dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., dovendosi distinguere, ai fini della concessione del beneficio penitenziario in esame, l'indicazione del domicilio eletto dalla condizione di effettività reperibilità, l'assenza della quale non consente il riconoscimento della misura. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, risalente e consolidata, secondo cui:
«L'esistenza di un domicilio eletto, pur consentendo la regolare notifica degli atti, non comporta necessariamente l'effettiva reperibilità del domiciliato. Questa è, invece, indispensabile ai fini dell'applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, postulando, questo, un contatto diretto fra la persona fisica dell'interessato e il servizio sociale» (Sez. 1, n. 3256 del 13/05/1996, Stevanovic, Rv. 205485-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 811 del 07/02/1996, Marinkovic, Rv. 204105-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. non possiede una valenza esclusivamente formale, ma si collega alla necessità di una verifica sulla condizione anagrafica del condannato non detenuto, che non può essere meramente cartolare, rendendo destituite di fondamento le censure difensive relative al fatto che il domicilio dell'istante era noto processualmente, risultando in atti quello di Monza, Via John Lennon n.
9. Non può, del resto, non rilevarsi che tale indicazione è coessenziale alla stessa struttura dell'affidamento in prova al servizio sociale, essendo funzionale alla valutazione dell'idoneità del percorso trattamentale attivato dall'affidato, che è imposta dalla stessa norma, a tenore della quale: «Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza.
Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161». L'assolvimento di tale onere comunicativo, dunque, comporta l'indicazione o l'elezione del domicilio - che il condannato non detenuto deve effettuare al momento della presentazione dell'istanza di misura alternativa alla detenzione - e dell'eventuale mutamento, così come prescritto dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., che deve essere valutato tenuto conto delle circostanze del caso concreto, attraverso il vaglio delle modalità con cui l'istante assolve a tale obbligo nel contesto del beneficio penitenziario richiesto (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407-01;
Sez. 1, n. 20968 del 20/03/2004, Di Zenzo, Rv. 228367-01). Occorre, al contempo, evidenziare che la necessità di individuare con certezza il domicilio dell'istante, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., risponde a un'ulteriore esigenza, connaturata alle finalità rieducative perseguite dalle misure alternative alla detenzione, che impongono di monitorare la «condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01).
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Hasan Marhan deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/