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Ordinanza — n. 9911/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific inference criticism and failure to challenge general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9911/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Vento's appeal inadmissible, ruling that his arguments regarding the lack of argumentation and denial of general mitigating circumstances were unfounded. Vento claimed the appellate court failed to provide a comprehensive reasoning path for his criminal responsibility and refused to apply statutory mitigations based on the time and place of the crimes. The court rejected this because the appeal did not target specific inferential rules but instead requested a substantive retrial, which is impermissible in a legality proceeding when the lower court's reasoning is logically coherent and grounded in uncontested evidence.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a substantive retrial without criticizing specific inferential rules used by the lower court, particularly when the reasoning is logically coherent and the denial of general mitigating circumstances is justified by the nature of the conduct and prior record.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal general mitigating circumstances lack of specific inference substantive retrial request logical coherence of reasoning criminal responsibility assessment procedural economy delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013
271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv.
Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTO GIOVANNI nato a MESSINA il 07/07/1968 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Messina il 14/02/2020, dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo d), condannava l'imputato Giovanni Vento, per i residui reati di cui ai capi a), b) e c), alla pena di due anni e cinque mesi di reclusione. Avverso questa sentenza Giovanni Vento, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del giudizio di responsabilità formulato nei confronti dell'imputato e della mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Giovanni Vento è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Messina nel rispetto delle emergenze probatorie.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel Caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Messina, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dall'Ufficio di Polizia Marittima di Messina il 14/11/2014, nell'immediatezza dei fatti, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a Giovanni Vento, con riferimento alle ipotesi di reato di cui ai capi a), b) e c) della rubrica.In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Vento discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale messinese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni oggettive e soggettive della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente, anche in considerazione dei precedenti penali del ricorrente e del suo comportamento processuale, che imponevano di escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01;

Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Vento deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigli