Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for carrying a knife, citing lack of prescription and insufficient argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gianfilippo Lattanzio inadmissible, upholding his conviction for carrying a knife under Article 4 of Law No. 110/1975. The appellant argued that the crime had expired due to prescription and that the lower court failed to adequately address his status as a local doctor. The court rejected these claims, noting that the five-year prescription period was suspended during the pandemic and that the evidence overwhelmingly supported the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; Appeals based on unproven lack of reasoning or expired prescription are inadmissible when the lower court's decision is logically coherent and anchored in uncontested evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTANZIO GIANFILIPPO nato a PESCARA il 22/04/1962 avverso la sentenza del 29/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 29/07/2020 la Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Modena il 28/03/2019, condannava Gianfilippo Lattanzio alla pena di cinque mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso a Pavullo nel Frignano il 13/07/2015.
2. Avverso questa sentenza l'imputato Gianfilippo Lattanzio, a mezzo dell'avvocato Riccardo Pellicciardi, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 157 cod. pen., conseguente all'intervenuta prescrizione del reato contestato a Lattanzio, maturata il 13/07/2015, su cui, a fronte delle specifiche doglianze, la Corte di appello di Bologna aveva omesso di pronunciarsi. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 4 legge n. 110 del 1975, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di responsabilità formulato nei confronti dell'imputato, che non era corroborato dalle emergenze probatorie, atteso che la professione di medico di prossimità giustificava il porto del coltello controverso. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Gianfilippo Lattanzio è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziaii, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bologna nel rispetto delle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Bologna, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano il 13/07/2015 - presso l'Ospedale di Pavullo nel Frignano e presso la caserma della stessa Compagnia dei Carabinieri, dove si verificava il porto del coltello controverso da parte di Gianfilippo Lattanzio -, che devono ritenersi incontroversi, era univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato ascrittagli ex art. 4 legge n. 110 del 1975.
In questa, univoca, cornice probatoria, il trattamento sanzionatorio irrogato a Gianfilippo Lattanzio discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato contestati, vagliati dalla Corte territoriale bolognese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita dell'imputato, che non poteva ritenersi giustificata dalla professione di medico di prossimità svolta dal ricorrente. Né risulta maturata la prescrizione dei fatti di reato contestati, atteso che il quinquennio decorrente dalla data di commissione del porto dell'arma da taglio ascritto a Gianfilippo Lattanzio, individuata nel 13/07/2015, risultava sospeso dal 09/03/2020 all'11/05/2020, per effetto della previsione dell'art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 24, introdotto in occasione dell'emergenza pandemica da covid-19.
Ne discende che, alla data del 29/07/2020, in cui veniva pronunciata la decisione impugnata dalla Corte di appello di Bologna, i termini di prescrizione relativi all'ipotesi di reato oggetto di vaglio giurisdizionale, tenuto conto del periodo di sospensione previsto dall'art. 83 decreto-legge n. 18 del 2020, non risultavano interamente decorsi.
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gianfilippo Lattanzio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022