Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9907/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific inference rule criticism and manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9907/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni De Falco's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. De Falco argued the lower court failed to provide a sufficient argumentative path regarding the denial of generic mitigating circumstances for his minor offenses. The court rejected this, ruling that the appeal did not specifically challenge inferential rules used by the judge and that the appellate court's reasoning was coherent and firmly grounded in uncontested evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it relies on manifestly unfounded grounds alleging a lack of argumentation without specifically criticizing the violation of specific inferential rules governing the judge's conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances inferential rules violation argumentative path requirement court costs and fine adeguamento della pena riduzione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Giovanni De Falco discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato contestati, vagliati dalla Corte territoriale bolognese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
Art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna conferma la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Bologna il 10/07/2018, con cui Giovanni De Falco era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 76 d.lgs.
art. 133 cod. pen
In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Giovanni De Falco discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato contestati, vagliati dalla Corte territoriale bolognese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013
271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv.
Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FALCO GIOVANNI nato a NOLA il 10/09/1977 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna conferma la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Bologna il 10/07/2018, con cui Giovanni De Falco era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Caste! San Pietro Terme il 19/03/2016. Avverso questa sentenza Giovanni De Falco, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, che veniva censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite contestate al ricorrente ex art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Giovanni De Falco è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame della vicenda processuale, relativamente al trattamento sanzionatorio, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bologna conformemente alle emergenze probatorie.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Bologna, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 19/03/2016, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi e non sono nemmeno contestati dalla difesa del ricorrente, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Giovanni De Falco, con riferimento all'ipotesi di reato ascrittagli ai sensi dell'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011.

In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Giovanni De Falco discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato contestati, vagliati dalla Corte territoriale bolognese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal suo difensore, anche in considerazione dei precedenti penali specifici del ricorrente e del suo comportamento processuale, che imponevano di escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01;

Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804- 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni De Falco deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Atei an ro Centonze Michel