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Ordinanza — n. 9906/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific inference rule criticism and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9906/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal by Rizki Hamid inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision lacked a sufficient argumentative path regarding evidentiary elements supporting his guilt. The court rejected this, noting the appeal did not criticize specific inferential rules but merely requested a substantive review of a decision already consistent with the available evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on general allegations of insufficient motivation without specifically challenging the application of specific inferential rules or the logical coherence of the judgment based on the record.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility insufficient motivation inferential rules substantive review court costs and fine assenza di caso di rigore verosimiglianza dei motivi d'asilo difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 10-bis d.lgs 25 luglio 1998, n. 286
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Salerno condannava Hannid Rizki per il per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013
271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZKI HAMID nato il 10/09/1986 avverso la sentenza del 30/06/2021 del GIUDICE DI PACE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Salerno condannava Hannid Rizki per il per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), accertato a Salerno 1'08/05/2017. Avverso questa sentenza Hamid Rizki, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori che consentivano la formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, che non poteva ritenersi corroborato dalle emergenze processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Hamid Rizki è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Giudice di Pace di Salerno conformemente alle emergenze probatorie.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). Il Giudice di Pace di Salerno, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti - su cui riferiva il teste Giliberti all'udienza del 03/02/2021, precisando che Hamid Rizki, a seguito di una segnalazione, era stato trovato mentre armeggiava nel porto d'ingresso di un'abitazione -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato che gli veniva contestata ex 10 -bis T.U. imm.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Hamid Rizki deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla«cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente iro Centonze Ls MicItteg , Alegl DEPOS