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Ordinanza — n. 9904/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal qualification error in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9904/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance court erred in legally characterizing the offense as a completed crime rather than an attempted one because police intervened before the transfer was finalized. The court rejected this claim, ruling that the plea bargain judgment was sufficiently motivated and that the parties' acceptance of the agreement constituted a waiver of the right to contest the charge's legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 606 lett. b) c.p.p.: A plea bargain judgment is admissible for appeal only on specific grounds, including legal qualification errors, and the acceptance of the agreement implies a waiver of the right to challenge the charge's characterization.

Parole chiave

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plea bargain appeal legal qualification error attempted crime defense waiver of contestation inadmissible cassation appeal traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAOUJI MOHAMED nato il 27/01/1987 avverso la sentenza del 09/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che a Gaouji Mohamed è stata applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p.
Art. 606 lett. b) c.p.p.
73 comma 5 DPR 309/90 accertato in Bologna il 4/02/2019; che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 448 c.p.p. comma 2-bis
in relazione alla qualificazione giuridica del fatto trattandosi di un'ipotesi di tentativo di reato non essendosi mai conclusa la cessione a causa dell'intervento delle forze dell'ordine; Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n.
Art. 129 c.p.p.
Art. 27 Cost.
129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez.
art. 444 c.p
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAOUJI MOHAMED nato il 27/01/1987 avverso la sentenza del 09/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che a Gaouji Mohamed è stata applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p.
art. 448 c.p
in relazione alla qualificazione giuridica del fatto trattandosi di un'ipotesi di tentativo di reato non essendosi mai conclusa la cessione a causa dell'intervento delle forze dell'ordine; Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n.
art. 129 c.p
art. 27 Cost
129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/7/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAOUJI MOHAMED nato il 27/01/1987 avverso la sentenza del 09/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che a Gaouji Mohamed è stata applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Bologna emessa in data 9/06/2021, la pena di anni uno di reclusione e euro 1.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 accertato in Bologna il 4/02/2019; che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett.

b) c.p.p. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto trattandosi di un'ipotesi di tentativo di reato non essendosi mai conclusa la cessione a causa dell'intervento delle forze dell'ordine; Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, invero, la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti va considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/7/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente "accettati" dalle parti con la richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la dosimetria sanzionatoria; che nel caso di specie la qualificazione giuridica del reato contestato risulta adeguatamente motivata oltre che corretta, considerato che dal testo della sentenza impugnata si evince che le forze dell'ordine sono intervenute dopo che lo scambio è stato effettuato, e pertanto va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, alla cui declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio