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Ordinanza — n. 9903/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for re-litigating merits already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9903/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Camara Vito inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The lower courts had already convicted Vito of drug-related offenses, and the appeal merely repeated arguments regarding missing evidence that the appellate court had previously addressed. The court rejected the request for a new trial on the merits because such re-evaluation is strictly precluded in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely re-litigates the merits of the case without raising new legal issues, as the function of the cassation court is limited to checking for violations of law, not re-evaluating factual evidence or facts already adjudicated.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-litigation of merits drug trafficking conviction procedural costs order preclusion of re-evaluation imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
5 DPR 309/90 e unificati dal vincolo della continuazione; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMARA VITO (CUI 04PNGTF) nato il 03/08/1977 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che il la Corte d'Appello di Torino, con sentenza emessa in data 24/05/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 3/07/2019 che condannava Camara Vito alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa perché giudicato colpevole dei reati di cui ai capi a), b), c), d), e) , f), g), h), i), e I), tutti qualificati ai sensi dell'art. 73 c. 5 DPR 309/90 e unificati dal vincolo della continuazione; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) c.p.p. in relazione agli elementi costitutivi la fattispecie sanzionata di cui al capo A), considerato che la motivazione si presenta come un mero copia e incolla del capo di imputazione e non prende in considerazione che lo stupefacente che si presume che il Camara abbia ingerito non sia mai stato ritrovato nonostante lo stesso sia stato sottoposto a regime di sorveglianza sanitaria. Considerato che il ricorso si limita a riproporre nella presente sede una censura già avanzata in appello e alla quale i giudici di merito hanno puntualmente risposto (si veda pag. 7, 8 e 9 della sentenza impugnata, laddove si ricostruisce il fatto di cui al capo a) e si dà specificamente atto degli elementi di prova a sostegno della colpevolezza del Camara relativamente allo stesso); che il ricorso mira nella sostanza ad ottenere una rivalutazione nel merito della vicenda processuale, del tutto preclusa nella presente sede di legittimità (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482) e pertanto, deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022.