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Ordinanza — n. 9901/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repeating lower court arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9901/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated the arguments raised during the appellate proceedings without providing new critical analysis. The appellant challenged a drug trafficking conviction, claiming insufficient weight for mitigating circumstances and inadequate reasoning regarding the personal use exclusion. The court ruled that such appeals are invalid if they lack a reasoned critique of the lower court's logical path, citing established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 99 c.p.; Art. 73 c. 5 DPR 309/90: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it simply reproduces the grievances raised in the appellate judgment without offering a new, reasoned critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility repetition of appellate arguments lack of reasoned critique drug trafficking conviction recidivism mitigation guida recidiva in stato di ebbrezza imputazione per reati di stupefacenti reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 99 c.p.
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 c.p. e alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata;
Art. 73 c. 5 DPR 309/90
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 73 c. 5 DPR 309/90 e all'art.
Art. 192 c.p.p.
5 DPR 309/90 e all'art. 192 c.p.p.
art. 99 c.p
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 c.p.
art. 192 c.p
5 DPR 309/90 e all'art. 192 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORBA BEKIM nato il 07/10/1983 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che la Corte d'Appello di Torino, con sentenza emessa in data 15/07/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 6/12/2018 che condannava Zorba Bekim alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa perché colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 1 e 5 DPR 309/90, commesso in Alessandria il 5/06/2016, con recidiva specifica reiterata e infraquinquennale; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 c.p. e alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata;

2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 73 c. 5 DPR 309/90 e all'art. 192 c.p.p. considerato che la Corte territoriale non fornisce adeguata motivazione in merito al giudizio di responsabilità nel reato e dei motivi di esclusione dell'uso personale dello stupefacente; Considerato che in sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (in tal senso Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584); che nel caso di specie il ricorso ripropone censure già presentate con il gravame di appello nel medesimo contenuto, censure alle quali la sentenza impugnata ha fornito adeguata e non illogica risposta, con la quale il ricorrente non sembra confrontarsi.

Invero, in merito al primo motivo di ricorso è stato espressamente esclusa la possibilità di un ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio considerato il quantitativo di sostanza stupefacente, la qualità della stessa nonché i numerosi precedenti che vanta lo Zorba. Riguardo invece al secondo motivo, i giudici del merito hanno sottolineato il grado di purezza dello stupefacente detenuto dallo Zorba, incompatibile con le condizioni economiche dello stesso, nonché il rinvenimento di strumenti da taglio e da confezionamento, il tutto valutato come dimostrativo dei fini di spaccio e non di scorte finalizzate all'uso personale; che pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbr