Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded lack of specific evidence arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower courts erred in finding guilt without specific evidence, but failed to identify precise points of law violated. The court rejected this because the arguments were too generic, lacked factual support, and did not specify which parts of the judgment were contested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, failing to specify the contested points or provide specific elements supporting the grievances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASCA CRISTIAN nato a CHIARAVALLE il 23/08/1975 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che con sentenza del 20/02/2020, la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa in data 16/03/2018 dal Tribunale di Ancona che condannava Lasca Cristian alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1400,00 di multa perché colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90 commesso in Falconara Marittima il 23/08/2016, con recidiva specifica; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza espresso nei suoi confronti in assenza di elementi di prova specifici.
Considerato che il ricorso è inammissibile per la sua genericità e la sua manifesta infondatezza. I motivi proposti si presentano indeterminati, non specificando quali capi o punti della decisione sono oggetto di contestazione, generici, non contenendo alcun elemento a sostegno delle relative doglianze, nonché aspecifìci, essendo privi di qualsiasi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione. Quest'ultima, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità" (ex plurimis, Sez.
VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181); che nel caso di specie le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e nella interpretazione della fattispecie di reato qui in contestazione, della quale hanno fornito idonea motivazione, mentre il motivo proposto si limita ad una generica doglianza sull'affermazione di responsabilità, senza addurre alcun elemento specifico a sostegno delle relative doglianze; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio