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Ordinanza — n. 9891/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9891/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9891/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHONIBARE MODINATU NIKE nato il 22/09/1983 avverso la sentenza del 23/09/2021 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che a Shonibare Modinatu Nike è stata applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data 23/09/2021, la pena di anni due e mesi otto di reclusione e euro 12.000,00 di multa, per il reato ex art. 73 comma 1 DPR 309/90 commesso in Caste! Volturno in data 6/04/2021; che l'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza perché la stessa non risulta essere stata tradotta nella lingua nota alla condannata. Considerato che per giurisprudenza costante di questa Corte, la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dall'art. 178, comma primo, lett.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p; Ordinanza — n. 9891/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data 23/09/2021, la pena di anni due e mesi otto di reclusione e euro 12.000,00 di multa, per il reato ex art. 73 comma 1 DPR 309/90 commesso in Caste! Volturno in data 6/04/2021; che l'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza perché la stessa non risulta essere stata tradotta nella lingua nota alla condannata. Considerato che per giurisprudenza costante di questa Corte, la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dall'art. 178, comma primo, lett.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti difficoltà linguistiche grave deficienza del procedimento all'estero traffico internazionale di stupefacenti ritardo ingiustificato dell'azione penale modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHONIBARE MODINATU NIKE nato il 22/09/1983 avverso la sentenza del 23/09/2021 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che a Shonibare Modinatu Nike è stata applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data 23/09/2021, la pena di anni due e mesi otto di reclusione e euro 12.000,00 di multa, per il reato ex art. 73 comma 1 DPR 309/90 commesso in Caste! Volturno in data 6/04/2021; che l'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza perché la stessa non risulta essere stata tradotta nella lingua nota alla condannata. Considerato che per giurisprudenza costante di questa Corte, la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dall'art. 178, comma primo, lett.

c) cod. proc. pen. - sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa - qualora sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione (ex multis, Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016 Ud., Rv. 269982); che nel caso di specie il ricorso è stato presentato tempestivamente, e nel contenuto si limita a dichiarare la mancata traduzione della sentenza, senza addurre elementi volti a far emergere pregiudizi derivanti dall'omissione stessa; che pertanto il ricorso è inammissibile e alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022.