Ordinanza — n. 9889/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdichiarato inammissibile l'appello interposto dall'imputato Tumolo Gennaro, ha confermato la condanna dello stesso ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa perché colpevole del reato di cui al capo 4) ex artt. 81 cpv c.p. e 73 c. 1 DPR 309/90, per diversi episodi di cessione di stupefacente di tipo cocaina e hashish, meglio specificati nel capo di imputazione, commessi nell'ottobre e nel novembre 2017;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9889/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, i motivi proposti si presentano indeterminati, non specificando quali capi o punti della decisione sono oggetto di contestazione, generici, non contenendo alcun elemento a sostegno delle relative doglianze, nonché aspecifici, essendo privi di qualsiasi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione. Quest'ultima, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificìtà conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità" (ex plurimis, Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RENDINA MARIANO nato a SAN SEVERO il 14/12/1983 TUMOLO GENNARO nato a SAN SEVERO il 14/12/1976 SASSO EMILIA CARMELA nato a SAN SEVERO il 13/07/1985 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che con sentenza del 12 giugno 2020, la Corte d'Appello di Bari, chiamata a pronunciarsi sugli appelli proposti avverso la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Foggia in data 10/06/2019, ha così stabilito:
1) dichiarato inammissibile l'appello interposto dall'imputato Tumolo Gennaro, ha confermato la condanna dello stesso ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa perché colpevole del reato di cui al capo 4) ex artt. 81 cpv c.p. e 73 c. 1 DPR 309/90, per diversi episodi di cessione di stupefacente di tipo cocaina e hashish, meglio specificati nel capo di imputazione, commessi nell'ottobre e nel novembre 2017;
2) previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ha ridotto la pena inflitta a Sasso Emilia Carmela, colpevole del reato di cui al capo 5) ex artt. 110 c.p. e 73 c. 5 DPR 309/90, e a Rendina Mariano, colpevole del reato di cui al capo 8) ex artt. 110 c.p. e 73 c. 5 DPR 309/90, in anni uno di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno; che avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione così articolati:
1) Tumolo Gennaro ha presentato personalmente ricorso per cassazione lamentando la mancata assoluzione nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio a lui inflitto;
2) Sasso Emilia Carmela e Rendina Mariano hanno presentato, per il tramite del loro difensore di fiducia, ricorso per cassazione con il quale lamentano la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla loro mancata assoluzione nonché l'erronea applicazione di legge in merito al rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il ricorso del Tumolo è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'imputato anziché da difensore abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (iscritto nel prescritto all'Albo speciale) come previsto dall'art. 613 c. 1 c.p.p., come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017); che altresì inammissibile è il ricorso presentato nell'interesse di Sasso Emilia Carmela e di Rendina Mariano considerata la sua genericità e la sua manifesta infondatezza.
Invero, i motivi proposti si presentano indeterminati, non specificando quali capi o punti della decisione sono oggetto di contestazione, generici, non contenendo alcun elemento a sostegno delle relative doglianze, nonché aspecifici, essendo privi di qualsiasi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione. Quest'ultima, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificìtà conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità" (ex plurimis, Sez.
VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181); che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma