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Ordinanza — n. 9887/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9887/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9887/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., considerato che i giudici del merito anziché valutare le prove a carico del ricorrente si sono limitati a mere formule di stile e ad un generico richiamo alla sentenza del giudice di prime cure;

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9887/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Di contro il ricorrente non fornisce ulteriori elementi per far propendere ad una diversa valutazione sia in riferimento alla non tenuità del fatto, sia in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti invocate; che il ricorso sembra piuttosto mirare nella sostanza ad ottenere una rivalutazione nel merito della vicenda processuale, del tutto preclusa nella presente sede di legittimità (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482) e pertanto va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
art. 616 c.p
265482) e pertanto va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEUCI CATALDO nato a CORATO il 11/02/1998 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che la Corte d'Appello di Potenza con sentenza emessa in data 25/03/2021 ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, dal GIP presso il Tribunale di Potenza il 29/05/2020, con la quale Leuci Cataldo veniva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa perché giudicato colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90, per aver ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a gr. 0,30, in Melfi in data 20/11/2019, con confisca del denaro in sequestro; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi:

1) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett.

e) c.p.p., considerato che i giudici del merito anziché valutare le prove a carico del ricorrente si sono limitati a mere formule di stile e ad un generico richiamo alla sentenza del giudice di prime cure;

2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett.

e) c.p.p. in relazione all'art. 131 bis c.p., considerato che i giudici del merito non hanno ritenuto sussistente l'ipotesi di lieve entità sulla base degli altri diversi episodi che hanno coinvolto il Leuci, con motivazione illogica in quanto la lieve entità doveva riguardare il solo fatto di cui all'imputazione e non i precedenti dello stesso;

3) illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 62 n. 4 e 133 c.p., considerata la non concessione delle circostanze attenuanti generiche anch'esse negate in nome dì una condotta delittuosa commessa nelle more del giudizio. Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile innanzitutto per la genericità delle argomentazioni, che, sebbene indugino nel menzionare i vari elementi teorici richiesti dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di motivazione, non forniscono, nella sostanza, alcuna puntuale indicazione di elementi di fatto sulla cui base potesse essere richiesta al giudice di merito una diversa valutazione del fatto in contestazione.

Di contro, la decisione impugnata ha fornito adeguata e coerente motivazione riguardo agli elementi costitutivi del reato contestato al Leuci, per come emersi negli atti procedimentali, e considerato che lo stesso è stato colto in flagranza del reato a lui contestato; che altresì inammissibili risultano il secondo e il terzo motivo di ricorso in quanto generici e aspecifici, limitandosi a riproporre in questa sede di legittimità censure già avanzate in appello nei medesimi contenuti e alle quali la Corte territoriale ha risposto con motivazione adeguata e non manifestamente illogica.

Di contro il ricorrente non fornisce ulteriori elementi per far propendere ad una diversa valutazione sia in riferimento alla non tenuità del fatto, sia in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti invocate; che il ricorso sembra piuttosto mirare nella sostanza ad ottenere una rivalutazione nel merito della vicenda processuale, del tutto preclusa nella presente sede di legittimità (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482) e pertanto va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,