Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9885/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9885/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9885/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BICCHIERRI ANTONIO nato a SAN GIORGIO IONICO il 25/07/1964 avverso la sentenza del 17/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che a Bicchierri Antonio è stata applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Taranto emessa in data 17/09/2021, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione e euro 6.000,00 di multa, con sospensione condizionale della pena detentiva, per i reati di cui al capo a) ex art. 73 comma 4 DPR 309/90 e al capo b) ex artt. 81 cpv c.p. e 4 L. 110/75, commessi in San Giorgio Jonico il 15/07/2021; che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per difetto di motivazione in merito ad eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nonché in relazione all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 c.p, art. 129 c.p, art. 131 bis c.p, art. 448 c.p, art. 27 Cost, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9885/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p. del Tribunale di Taranto emessa in data 17/09/2021, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione e euro 6.000,00 di multa, con sospensione condizionale della pena detentiva, per i reati di cui al capo a) ex art. 73 comma 4 DPR 309/90 e al capo b) ex artt. 81 cpv c.p. e 4 L. 110/75, commessi in San Giorgio Jonico il 15/07/2021; che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per difetto di motivazione in merito ad eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nonché in relazione all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.;

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti infrazione alla legge sulle armi sanzioni penali motivi di cassazione possesso illecito di stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 c.p
art. 129 c.p
110/75, commessi in San Giorgio Jonico il 15/07/2021; che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per difetto di motivazione in merito ad eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
art. 131 bis c.p
nonché in relazione all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.;
art. 448 c.p
Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n.
art. 27 Cost
129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
art. 129 cod. proc. pen
110/75, commessi in San Giorgio Jonico il 15/07/2021; che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per difetto di motivazione in merito ad eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BICCHIERRI ANTONIO nato a SAN GIORGIO IONICO il 25/07/1964 avverso la sentenza del 17/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che a Bicchierri Antonio è stata applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Taranto emessa in data 17/09/2021, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione e euro 6.000,00 di multa, con sospensione condizionale della pena detentiva, per i reati di cui al capo a) ex art. 73 comma 4 DPR 309/90 e al capo b) ex artt. 81 cpv c.p. e 4 L. 110/75, commessi in San Giorgio Jonico il 15/07/2021; che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per difetto di motivazione in merito ad eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nonché in relazione all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.;

Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, invero, la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti va considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/7/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente "accettati" dalle parti con la richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la dosimetria sanzionatoria; che inoltre, per la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265); che pertanto il ricorso è inammissibile e alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febb