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Ordinanza — n. 9884/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9884/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9884/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHENG GANG - C.U.I. 04QI0Q9 nato il 29/10/1978 avverso la sentenza del 22/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che a Cheng Gang è stata applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Roma emessa in data 22/06/2021, la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione e euro 1.500,00 di multa, per il reato ex artt. 73 comma 5 DPR 309/90, commesso in Roma il 15/05/2021; che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge ex art. 606 lett.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 129 c.p, art. 448 c.p, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 9884/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 04QI0Q9 nato il 29/10/1978 avverso la sentenza del 22/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che a Cheng Gang è stata applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Roma emessa in data 22/06/2021, la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione e euro 1.500,00 di multa, per il reato ex artt. 73 comma 5 DPR 309/90, commesso in Roma il 15/05/2021; che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge ex art. 606 lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ritiro della querela penale imputazione per reati di stupefacenti impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
04QI0Q9 nato il 29/10/1978 avverso la sentenza del 22/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che a Cheng Gang è stata applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p.
art. 129 c.p
in relazione all'art. 129 c.p.p., non avendo motivato in merito alla sussistenza dell'ipotesi dell'uso personale della sostanza stupefacente; Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art.
art. 448 c.p
129 c.p.p., non avendo motivato in merito alla sussistenza dell'ipotesi dell'uso personale della sostanza stupefacente; Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n.
art. 27 Cost
129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHENG GANG - C.U.I. 04QI0Q9 nato il 29/10/1978 avverso la sentenza del 22/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che a Cheng Gang è stata applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Roma emessa in data 22/06/2021, la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione e euro 1.500,00 di multa, per il reato ex artt. 73 comma 5 DPR 309/90, commesso in Roma il 15/05/2021; che l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge ex art. 606 lett.

c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p., non avendo motivato in merito alla sussistenza dell'ipotesi dell'uso personale della sostanza stupefacente; Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, invero, la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti va considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/7/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente "accettati" dalle parti con la richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la dosimetria sanzionatoria; che nel caso di specie il ricorrente si limita a dolersi genericamente della sentenza impugnata e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio