Ordinanza — n. 9880/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI MICHAEL nato a CECCANO il 05/12/1987 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; 'Ritenuto che la Corte d'Appello di Roma con sentenza emessa in data 12/07/2021, in riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Frosinone in data 1/04/2016, ha ridotto la pena inflitta ad Antonucci Michael in mesi sei di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, perché colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 commesso in Ceccano il 18/02/2016, con recidiva specifica infraquinquennale.; che avverso tale sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso in cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'impossibilità di assolvere il ricorrente dal reato contestatogli;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 9880/2022 — snpen · Corte di Cassazione: PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI MICHAEL nato a CECCANO il 05/12/1987 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; 'Ritenuto che la Corte d'Appello di Roma con sentenza emessa in data 12/07/2021, in riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Frosinone in data 1/04/2016, ha ridotto la pena inflitta ad Antonucci Michael in mesi sei di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, perché colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 commesso in Ceccano il 18/02/2016, con recidiva specifica infraquinquennale.; che avverso tale sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso in cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'impossibilità di assolvere il ricorrente dal reato contestatogli;
Considerato che il ricorso è inammissibile per la sua genericità e la sua manifesta infondatezza. Invero, il ricorrente con il proprio ricorso si limita a lamentare apoditticamente l'insufficienza della motivazione in merito al giudizio di responsabilità pronunciato nei suoi confronti senza addurre il minimo motivo a sostegno delle proprie pretese. Palese dunque è il vizio di aspecificità dei motivi ex art. 591 comma 1 lett c) c.p.p., emergente sia per la loro indeterminatezza sia per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione. che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022.