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Ordinanza — n. 9877/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of merit regarding confiscation and generic expense claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9877/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals by Domanico Roberto and Lazaj Voglush inadmissible. Roberto claimed a lack of reasoning on confiscation, but no confiscation was ordered in the lower court's judgment. Voglush argued about illegal penalties and unspecified expenses, which the court ruled belong to the execution judge or civil opposition proceedings. Consequently, the appeals were rejected as manifestly unfounded and generic.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; claims regarding the existence of confiscation or the nature of execution-related expenses are inadmissible before the court of cassation and must be addressed to the execution judge or civil court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of merit confiscation of assets execution judge competence generic expense claims confisca dei proventi di reato inchiesta per reati di droga risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
art. 444 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019 Cc., Rv. 277866
Sez. 1, n. 3347 del 17/12/2014 Cc, Rv. 261897
Sez. 1, n. 3347 del 17/12/2014 Cc, Rv. 261897).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOMANICO ROBERTO nato a TORINO il 17/04/1969 VOGLUSH LAZA.] nato il 24/07/1980 avverso la sentenza del 14/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che con sentenza emessa in data 14/06/2021 ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il GIP presso il Tribunale di Torino applicava a Domanico Roberto la pena di anni tre di reclusione ed euro 1400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 73 c. 5 DPR 309/90 contestati ai capi A), B), e C) e in continuazione con i reati già giudicati con sentenza del Tribunale di Ivrea del 21/12/2017, con recidiva specifica e reiterata, e a Lazaj Voglush la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 1600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p. e 73 c. 5 DPR 309/90, contestati al capo G), anch'esso con recidiva specifica e infraquinquennale; che avverso tale sentenza Domanico Roberto ha proposto, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla confisca del denaro ritrovato in suo possesso, non avendo i giudici esternato alcuna valutazione in merito al necessario nesso di pertinenzialità a giustificazione della stessa; che anche Lazaj Voglush ha proposto, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione lamentando violazione di legge per pena illegale laddove vengono poste genericamente a carico del ricorrente le spese non riconducibili al procedimento, senza specificare in cosa consistono tali altre spese;

Considerato che il ricorso di Domanico è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Invero, non risulta dalla sentenza impugnata essere stata disposta nei confronti del Domanico nessuna confisca di denaro né il ricorrente dimostra con il ricorso che la stessa abbia trovato luogo; che altresì manifestamente infondato e altresì generico, risulta il ricorso del Voglush, in quanto lo stesso non è stato condannato alle spese processuali e quanto alle altre spese, ogni questione relativa alla esistenza e validità del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero, comprese quelle attinenti alla portata e al significato delle relative disposizioni, spetta al giudice dell'esecuzione, mentre per tutte le questioni concernenti l'ammontare delle spese incluse nella notula redatta dall'ufficio del campione penale, l'interessato deve adire il giudice civile con le forme dell'opposizione all'esecuzione (in tal senso, Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019 Cc., Rv. 277866;

Sez. 1, n. 3347 del 17/12/2014 Cc, Rv. 261897). Pertanto, non è dinanzi a questa Corte di legittimità che si può far valere il vizio sollevato dal ricorrente che pertanto va dichiarato inammissibile; che alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila ciascuno. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18 feb