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Ordinanza — n. 9874/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual grounds and manifestly unfounded recidiva argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9874/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the conviction was based solely on unreliable testimony from an intoxicated witness and that the court failed to properly address recidiva. The court rejected these claims, ruling that the appeal lacked concrete factual elements to challenge the lower court's reasoning and that the argument regarding recidiva was manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely expresses disagreement with the lower court's assessment without providing specific factual grounds to support a different evaluation, or if the alleged violation is manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific grounds manifestly unfounded recidiva sentencing retrial fact preclusion imputazione per reati di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
violazione ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 99 c. 4 n. 2 c.p.
per violazione di legge ed omessa motivazione in ordine all'art. 99 c. 4 n. 2 c.p. e al trattamento sanzionatorio, considerato che la recidiva non risulta essere stata esclusa tuttavia non si comprende se abbia o meno influito sul trattamento sanzionatorio.
Art. 616 c.p.p.
art. 530 c.p
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482
Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto tende ad ottenere da questa Corte un riesame in fatto, precluso in sede di legittimità (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALCINI MARCO nato a PESCARA il 14/02/1976 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che la Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 7/06/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 19 giugno 2020 dal Tribunale di Pescara, con la quale Alcini Marco è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, perché giudicato colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90, commesso in Pescara il 27/08/2015; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi:

1) violazione ai sensi dell'art. 606 lett.

b) ed e) c.p.p. per violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'art. 530 c.p.p., considerato che il ricorrente non è stato assolto nonostante l'unica prova contro di lui sono le dichiarazioni di Canale Tonino, presunto acquirente, il quale per sua stessa ammissione al momento dei fatti si trovava sotto l'effetto di alcool e stupefacenti. Pertanto doveva indagarsi l'attendibilità del teste, o quantomeno evidenziare altri riscontri dell'intento di cessione dello stupefacente, non potendosi considerare tale la consegna da parte del Canale del proprio telefonino, dagli inquirenti considerato il prezzo dello stupefacente, nonostante l'evidente sproporzione;

2) violazione ai sensi dell'art. 606 lett.

b) ed e) c.p.p. per violazione di legge ed omessa motivazione in ordine all'art. 99 c. 4 n. 2 c.p. e al trattamento sanzionatorio, considerato che la recidiva non risulta essere stata esclusa tuttavia non si comprende se abbia o meno influito sul trattamento sanzionatorio. Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto tende ad ottenere da questa Corte un riesame in fatto, precluso in sede di legittimità (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Invero, non può essere rappresentato quale vizio della decisione, suscettibile di controllo di legittimità, la mera prospettazione di una diversa valutazione, più favorevole al ricorrente, delle emergenze processuali, restando preclusa a questa Corte operare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, in quanto tale controllo è limitato alla verifica della intrinseca razionalità della motivazione della sentenza.

Nel caso di specie la valutazione dei giudici del merito risulta adeguata e non manifestamente illogica laddove - in risposta ad analogo motivo di appello - ritengono avvenuta la cessione di sostanza stupefacente dall'Alcini al Canale, considerando le dichiarazioni di quest'ultimo veritiere e riscontrate dai fatti che lo hanno riguardato quel giorno descritti in motivazione. Il ricorrente nel suo ricorso si limita a non condividere il giudizio espresso dalla Corte territoriale ma non riporta elementi concreti che possano far propendere per una valutazione diversa della vicenda e pertanto presentandosi anche aspecifico e generico; che il secondo motivo è altresì inammissibile in quanto manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello espressamente specificato che il Tribunale, nel determinare il trattamento sanzionatorio, non ha tenuto conto della recidiva contestata; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci