Court dismisses prisoner's personal appeal to Cassation as inadmissible under new 2017 procedural law requiring counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the prisoner's personal appeal inadmissible because it was filed after the 2017 law abolished the right to file such appeals without counsel. Although the petitioner argued personal filing was urgent and difficult for incarcerated individuals, the court found no textual or systematic basis to create an exception to the general rule. Consequently, the appeal was rejected outright, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: The 2017 amendment excluding the accused's right to personally file a cassation appeal applies generally to all criminal proceedings, including those for prison benefits, with no exceptions for urgent situations or incarceration difficulties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCHINO ROCCO nato a LUCERA il 22/09/1975 avverso l'ordinanza del 10/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOka-ro—avvrs-cra~-; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 10 giugno 2020 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l'istanza, proposta dal detenuto Rocco Facchino, volta ad ottenere la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen..
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso personalmente l'interessato, chiedendone l'annullamento. Considerato in diritto 1. Sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono stati rispettivamente emessi e proposti in data successiva al 3 agosto 2017, ossia al momento dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui, modificando il disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen, si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale mezzo d'impugnazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).
2. La modifica delle norme processuali che abilitavano l'imputato alla proposizione personale del ricorso per cassazione è stata già interpretata come avente valenza generale nel suo significato chiaro ed inequivoco, perché esclude senza eccezioni di sorta la facoltà per la parte che è imputata di proporre il ricorso senza il ministero di un difensore abilitato (Cass., n. 53330 del 4/10/2017, Villa, non massimata). E poiché nella sua formulazione non contiene previsioni differenti, dedicate ai procedimenti penali diversi da quello ordinario di cognizione, deve riconoscersi la sua applicabilità al ricorso per cassazione anche se proposto dall'interessato detenuto in espiazione di pena ed in merito ai benefici penitenziari.
Al riguardo, nonostante l'urgenza di approntare in tempi ristretti l'atto d'impugnazione per proporlo tempestivamente nel rispetto del termine perentorio, la cui inosservanza è sanzionata a pena d'inammissibilità, e l'intuibile difficoltà di provvedervi per chi sia ristretto in carcere e debba subire limitazioni alla libertà di movimento e comunicazione con l'esterno, non si ravvisano argomenti, né testuali, né sistematici, per poter riconoscere una regolamentazione diversa da quella prevista in via generalizzata dal nuovo testo dell'art. 613 cod. proc. pen..
3. Per tali considerazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, il 10 febbraio 2022 Il Consiglie este