Italian court dismisses prisoner's personal appeal for home detention due to new 2017 law requiring lawyers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Madonia's personal appeal inadmissible, ruling that the 2017 procedural reform strictly requires legal representation for all appeals. Although the prisoner argued for an exception due to his detention status and urgent need for home detention, the court found no textual or systematic basis to deviate from the general rule. Consequently, the appeal was rejected outright, and Madonia was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, cod. proc. pen.: The 2017 reform excluding personal appeals by the accused applies universally to all criminal proceedings, including those for penal benefits, leaving no room for exceptions based on detention or urgency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADONIA FRANCESCO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 16/07/1982 avverso il decreto del 11/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdpIkgyAissLaMlarrà udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 11 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza, proposta dal detenuto Francesco Madonia, volta ad ottenere la detenzione domiciliare per essere in espiazione pena di entità superiore al limite previsto dall'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen..
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso personalmente l'interessato, chiedendone l'annullamento. Considerato in diritto 1. Sia il provvedimento impugnato, sia il ricors,o sono stati rispettivamente emessi e proposti in data successiva al 3 agosto 2017, ossia al momento dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui, modificando il disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen, si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale mezzo d'impugnazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).
2. La modifica delle norme processuali che abilitavano l'imputato alla proposizione personale del ricorso per cassazione è stata già interpretata come avente valenza generale nel suo significato chiaro ed inequivoco, perché esclude senza eccezioni di sorta la facoltà per la parte che è imputata di proporre il ricorso senza il ministero di un difensore abilitato (C:ass., n. 53330 del 4/10/2017, Villa, non massimata). E poiché nella sua formulazione non contiene previsioni differenti, dedicate ai procedimenti penali diversi da quello ordinario di cognizione, deve riconoscersi la sua applicabilità al ricorso per tassazione anche se proposto dall'interessato detenuto in espiazione di pena ed in merito ai benefici penitenziari.
Al riguardo, nonostante l'urgenza di approntare in tempi ristretti l'atto d'impugnazione per proporlo tempestivamente nel rispetto del termine perentorio, la cui inosservanza è sanzionata a pena d'inammissibilità, e l'intuibile difficoltà di provvedervi per chi sia ristretto in carcere e debba subire limitazioni alla libertà di movimento e comunicazione con l'esterno, non si ravvisano argomenti, né testuali, né sistematici, per poter riconoscere una regolamentazione diversa da quella prevista in via generalizzata dal nuovo testo dell'art. 613 cod. proc. pen..
3. Per tali considerazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile .in euro(30y9 X ìrtemila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro crIllemila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, il 10 febbraio 2022 Il Consigliere es