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Ordinanza — n. 9866/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9866/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9866/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOSCHESE CRISTIANO nato a SALERNO il 29/03/1988 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNOld-aT6W73-c--) a 1/2-pallT; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1. Cristiano Noschese per il tramite del difensore, avv.to Pierluigi Spadafora, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa, richiesta dalle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., in relazione ai reati di porto illegale di arma da sparo e di lesioni personali, deducendo la nullità della sentenza per mancanza verifica della sussistenza delle fattispecie di reato e per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1.11 ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/6/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9866/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103), il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi concorso materiale di reati nesso causale del colpo di frusta mancata attuazione degli accordi illeciti pene condizionali concordato stragiudiziale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOSCHESE CRISTIANO nato a SALERNO il 29/03/1988 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNOld-aT6W73-c--) a 1/2-pallT; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1. Cristiano Noschese per il tramite del difensore, avv.to Pierluigi Spadafora, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa, richiesta dalle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., in relazione ai reati di porto illegale di arma da sparo e di lesioni personali, deducendo la nullità della sentenza per mancanza verifica della sussistenza delle fattispecie di reato e per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1.11 ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/6/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

2. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103), il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed all'entità della pena applicata. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il