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Ordinanza — n. 9862/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under the 2017 concordato system.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9862/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant waived specific appeal grounds during the appellate stage under the 2017 concordato system. Although the defense argued that the appeal decree was improperly notified only to the lawyer while the defendant was detained in Spain, the appellate court had already accepted this waiver and reduced the sentence. The Court ruled that once parties agree to the concordato, they cannot later contest waived procedural defects, including the alleged lack of personal notification.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: The concordato system on appeal grounds necessitates a waiver of all exceptions of nullity, even absolute ones, except those directly related to the plea bargain request and consent.

Parole chiave

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concordato appello rinuncia motivi nullità assoluta notifica decreto inammissibilità ricorso ritardo ingiustificato dell'azione penale indennizzo per detenzione ingiustificata notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché diretto a contestare sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
1.3 Tanto induce ad escludere che il procedimento possa essere riassegnato alla Prima Sezione penale ed a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Legge n. 103 del 2017
dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi di appello.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché diretto a contestare sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, Da Silva ed altri
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'omesso avviso della data di fissazione dell'udienza ad uno dei difensori di fiducia integri una causa di nullità della sentenza di applicazione della pena concordata con l'assistenza dell'altro difensore)» (Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, Da Silva ed altri, Rv.
Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Moretti
260392; conforme Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Moretti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARRO DENIS nato a MILANO il 21/10/1985 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOid_ato avviso alle Farttn udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano in data 19 marzo 2018, e, per l'effetto, previa rinuncia ai motivi di impugnazione da parte dell'imputato Denis Sarro, e su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nei suoi confronti in mesi otto di reclusione la pena inflittagli in relazione al reato di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.. Nel resto confermava la sentenza impugnata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to Michele D'Agostino, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione della legge penale in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la notifica del decreto che ha disposto il giudizio in appello è stata compiuta soltanto nei confronti del difensore e non dell'imputato, all'epoca detenuto in Spagna, il quale aveva eletto domicilio non presso il difensore, ma presso la sua residenza di Milano, via Grigna n.

22. Pertanto, il decreto avrebbe dovuto essergli notificato personalmente. 3.Con memoria del 10 gennaio 2022 la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'assegnazione del procedimento alla sezione tabellarmente competente.

4. Con successiva memoria del 22 gennaio 2022 la difesa ha ribadito le deduzioni relative all'omessa notificazione del decreto di citazione in appello. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché diretto a contestare sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi di appello.

1. Dalla sentenza impugnata e dal verbale del processo di appello emerge che le parti risultavano avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento del motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e per la rideterminazione della misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che, quindi, non avevano investito il verdetto di colpevolezza, ma soltanto il giudizio closimetrico della pena. 1.1 Pertanto, non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, compreso quello sulla omessa notificazione all'imputato del decreto che dispone il giudizio di appello.

In tal senso si è già pronunciata questa Corte di cassazione, affermando principio che il Collegio condivide, secondo il quale «L'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'omesso avviso della data di fissazione dell'udienza ad uno dei difensori di fiducia integri una causa di nullità della sentenza di applicazione della pena concordata con l'assistenza dell'altro difensore)» (Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, Da Silva ed altri, Rv. 260392; conforme Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Moretti, Rv. 269072). 1.2 Inoltre, dalla sentenza impugnata risulta che, a causa dello stato di detenzione di Sarro, ristretto per altra causa in un istituto penitenziario spagnolo, erano state rinviate le udienze del 26 aprile 2019, del 19 giugno 2019 e del 11 dicembre 2019, nonché quella del 26 giugno 2021, proprio per legittimo impedimento dell'imputato, il quale, anche qualora non fosse stato reperito al domicilio dichiarato per la sua assenza, in seguito aveva avuto piena contezza della pendenza del giudizio di appello e dello sviluppo delle sue udienze senza avere subito alcun pregiudizio alle prerogative difensive. 1.3 Tanto induce ad escludere che il procedimento possa essere riassegnato alla Prima Sezione penale ed a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc: pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos