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Ordinanza — n. 9861/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal by detained prisoner dismissed as personally filed without authorized counsel under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9861/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the prisoner's personal appeal inadmissible because it was filed after the 2017 law requiring counsel for all criminal appeals. The detainee argued personal filing was necessary due to prison restrictions, but the court found no exceptions to the general rule. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the prisoner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1 cod. proc. pen.: The legislative reform of August 3, 2017, which excluded the accused's personal right to file a cassation appeal, applies generally to all criminal proceedings, including those for prisoners seeking penitentiary benefits, leaving no room for exceptions based on detention conditions.

Parole chiave

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cassation appeal detained prisoner personal filing authorized counsel procedural law reform inadmissible appeal court costs diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 571, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Per tali considerazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017 con la conseguente condanna del ricorrente al fv pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro rftemila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017 con la conseguente condanna del ricorrente al fv pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro rftemila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
pen, si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale mezzo d'impugnazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, rv.
Cass., n. 53330 del 4/10/2017, Villa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCO SALVATORE nato il 13/05/1970 avverso l'ordinanza del 26/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 26 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo, proposto dal detenuto Salvatore Di Marco, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano del 15 gennaio 2021 che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza volta ad ottenere i rimedi risarcitori previsti dall'art. 35-ter ord. pen..

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso personalmente l'interessato, chiedendone l'annullamento. Considerato in diritto 1. Sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono stati rispettivamente emessi e proposti in data successiva al 3 agosto 2017, ossia al momento dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui, modificando il disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen, si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale mezzo d'impugnazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, rv. 272010).

2. La modifica delle norme processuali che abilitavano l'imputato alla proposizione personale del ricorso per cassazione è stata già interpretata come avente valenza generale nel suo significato chiaro ed inequivoco, perché esclude senza eccezioni di sorta la facoltà per la parte che è imputata di proporre il ricorso senza il ministero di un difensore abilitato (Cass., n. 53330 del 4/10/2017, Villa, non massimata). E poiché nella sua formulazione non contiene previsioni differenti, dedicate ai procedimenti penali diversi da quello ordinario di cognizione, deve riconoscersi la sua applicabilità al ricorso per cassazione anche se proposto dall'interessato detenuto in espiazione di pena ed in merito ai benefici penitenziari.

Al riguardo, nonostante l'urgenza di approntare in tempi ristretti l'atto d'impugnazione per proporlo tempestivamente nel rispetto del termine perentorio, la cui inosservanza è sanzionata a pena d'inammissibilità, e l'intuibile difficoltà di provvedervi per chi sia ristretto in carcere e debba subire limitazioni alla libertà di movimento e comunicazione con l'esterno, non si ravvisano argomenti, né testuali, né sistematici, per poter riconoscere una regolamentazione diversa da quella prevista in via generalizzata dal nuovo testo dell'art. 613 cod. proc. pen..

3. Per tali considerazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con la conseguente condanna del ricorrente al fv pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro rftemila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro emila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, il 10 febbraio 2022