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Ordinanza — n. 9849/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding criminal continuance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9849/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded. The appellant argued that separate convictions for pharmacy robberies should be treated as a continuous crime due to shared context and victim type. The court rejected this, noting the lower court correctly found insufficient evidence of a single criminal plan despite temporal proximity and similar targets.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p.; Art. 671 c.p.p.: The appeal is inadmissible when based on manifestly unfounded grounds, as the lower court's assessment of criminal continuance requires proof of a single initial plan, which mere temporal proximity and identical victim types do not establish.

Parole chiave

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criminal continuance manifestly unfounded grounds inadmissible appeal pharmacy robberies single criminal plan reiterazione di reati penali commisurazione della pena per rapina concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.
Art. 671 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE ANTONIO nato a CASERTA il 07/11/1991 avverso l'ordinanza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa in data 16 giugno 2021 la Corte di appello di Napoli, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da Antonio Vitale di applicazione in sede esecutiva della continuazione fra i reati indicati nell'istanza. 2.Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to Mirella Baldascino, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen..

Secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione ha erroneamente valutato i reati separatamente giudicati, che sono della stessa natura, sono stati commessi nel medesimo contesto territoriale ed in danno sempre della stessa tipologia di esercizi, ossia di farmacie. Inoltre, non ha considerato che con la prima delle due sentenze erano stati già unificati plurimi ed analoghi episodi di rapina. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati. 1.L'ordinanza impugnata ha analizzato le vicende fattuali, oggetto di accertamento nelle due pronunce di condanna e ha evidenziato l'insussistenza di elementi per poter affermare con certezza che Vitale avesse perpetrato le rapine, commesse nell'arco di circa sei mesi, in base ad un progetto criminoso unitario e già deliberato nelle linee essenziali sin dalla perpetrazione del primo episodio.

Ha dunque riscontrato l'insufficienza dimostrativa della omogeneità dei reati quanto al bene giuridico protetto, alla tipologia di esercizi presi di mira, alle modalità esecutive e della prossimità temporale, a fronte di una dedizione continuativa alla commissione di reati contro l'altrui patrimonio. 1.1 Deve quindi riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata, logica, rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle censure formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha esposto i criteri decisori e non ha affatto ignorato le deduzioni dell'istante anche riguardanti la vicinanza cronologica dei reati e l'identità di bene protetto, elementi che ha motivatamente ritenuto non dirimenti a dar conto dei presupposti applicativi della continuazione a fronte di una sostanziale diversità di contesto, di agenti e di movente. 1.2 In tal modo il giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto di diritto all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche l'identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le varie condotte costituiscono aspetti da soli insufficienti a dare la dimostrazione dell'esistenza di quell'unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le singole violazioni, che costituisce l'indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione. 1.3 Per contro, l'impugnazione lamenta carenze motivazionali insussistenti e ripropone gli stessi elementi, già considerati e ritenuti non significativi con rilievi, mantenutisi nella plausibile libertà di apprezzamento del giudice di merito, quindi non sindacabili nel giudizio di legittimità, tanto più che il delitto separatamente giudicato è stato individuato nel provvedimento in esame come successivo e distaccato dai precedenti, senza che sul punto sia riscontrabile alcun profilo di manifesta illogicità.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2022 Il Consiglier