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Ordinanza — n. 9845/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the prisoner failed to use a qualified defender after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9845/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner, a prisoner, attempted to file the writ personally without a qualified defender. Although the lower court had previously rejected his request for home detention, the core issue was the procedural violation of the new 2017 law requiring legal representation for all cassation appeals. The court ruled that no exceptions exist for detained individuals, rejecting arguments based on the urgency of the appeal or physical limitations.

Regesto Legislator

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Legge n. 103 del 2017; artt. 571 e 613 c.p.p.: The reform of the Code of Criminal Procedure excludes the accused's personal right to file a cassation appeal, mandating the use of a qualified defender under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal qualified defender prisoner rights procedural inadmissibility legal representation allontanamento nonostante motivi di salute tolleranza del soggiorno diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Legge n. 103 del 2017
1.Sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono stati rispettivamente emessi e proposti in data successiva al 3 agosto 2017, ossia al momento dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui, modificando il disposto degli artt.
art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
1.2 Per tali considerazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017 con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro crtemila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017 con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro crtemila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Cass., n. 53330 del 4/10/2017, Villa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGONE ANTONIO nato a CROTONE il 21/01/1986 avverso l'ordinanza del 08/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOfdató-arfLi udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'ammissione alla detenzione domiciliare, proposta dal condannato Antonio Dragone.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, chiedendone l'annullamento. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché proposta da soggetto non abilitato. 1.Sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono stati rispettivamente emessi e proposti in data successiva al 3 agosto 2017, ossia al momento dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui, modificando il disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen, si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale mezzo d'impugnazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, rv. 272010). 1.1 La modifica delle norme processuali che abilitavano l'imputato alla proposizione personale del ricorso per cassazione è stata già interpretata come avente valenza generale nel suo significato chiaro ed inequivoco, perché esclude senza eccezioni di sorta la facoltà per la parte che è imputata di proporre il ricorso senza il ministero di un difensore abilitato (Cass., n. 53330 del 4/10/2017, Villa, non massimata). E poiché nella sua formulazione non contiene previsioni differenti, dedicate ai procedimenti penali diversi da quello ordinario di cognizione, deve riconoscersi la sua applicabilità al ricorso per cassazione anche se proposto dall'interessato detenuto in espiazione di pena ed in merito ai benefici penitenziari.

Al riguardo, nonostante l'urgenza di approntare in tempi ristretti l'atto d'impugnazione per proporlo tempestivamente nel rispetto del termine perentorio, la cui inosservanza è sanzionata a pena d'inammissibilità, e l'intuibile difficoltà di provvedervi per chi sia ristretto in carcere e debba subire limitazioni alla libertà di movimento e comunicazione con l'esterno, non si ravvisano argomenti, né testuali, né sistematici, per poter riconoscere una regolamentazione diversa da quella prevista in via generalizzata dal nuovo testo dell'art. 613 cod. proc. pen.. 1.2 Per tali considerazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro crtemila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ymila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, il 10 febbr