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Ordinanza — n. 9844/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for missing statutory grounds regarding plea bargain and sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9844/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Gianfranco inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing order for illegal detention and receipt of a modified pistol, arguing a violation of Article 129 regarding insufficient evidence. The court ruled that since the plea bargain and initial objection occurred after the legislative cutoff date, only specific grounds like legal qualification or sentencing legality are permissible for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentencing orders filed after the legislative cutoff date are admissible only for grounds concerning the defendant's will, lack of correlation between plea and sentence, legal qualification errors, or sentencing illegality, excluding evidentiary deficiencies for acquittal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain cutoff date sentencing review grounds Article 129 acquittal Code of Criminal Procedure porto abusivo di armi ritiro della querela penale infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come prospettato nel caso in esame - attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444 c.p.p.
Art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 20:17 n.
Art. 1, comma 51, della legge 23 giugno 2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 20:17 n.
Art. 616 c.p.p.
3.3 A norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come prospettato nel caso in esame - attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.2 P.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTO GIANFRANCO nato a CASTELLANETA il 05/02/1999 avverso la sentenza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOtaro- avviso alie-prarti;; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 26 marzo 2021 il G.i.p. del Tribunale di sorveglianza di Taranto, su concorde richiesta delle parti applicaiva a Gianfranco Roberto la pena di un anno, due mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai reati, unificati per continuazione, di detenzione illegale e ricettazione di una pistola a salve modificata e trasformata in arma da sparo clandestina, fatti commessi in Ginosa il 15 ottobre 2019.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, avv.to Giuseppe Sernia, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti di cui all'art.129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 20:17 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. 3.1 Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento, che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come prospettato nel caso in esame - attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.2 II ricorrente non è dunque ammesso a dedurre il mancato proscioglimento per pretese carenze probatorie circa l'idoneità allo sparo dell'arma e per far valere delle giustificazioni addotte alla sua acquisizione, perché il motivo così strutturato non è consentito dall'ordinamento. 3.3 A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.2 P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, il 10 febbraio 2022 Il Consiglier estensore Il