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Ordinanza — n. 9834/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding rejection of crime continuation unification request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9834/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was based on manifestly unfounded grounds unrelated to the contested order. The appellant argued that identical crimes committed one year apart should constitute a continuous offense under Article 671 of the Code of Criminal Procedure, despite the trial court's finding of separate impulses. The court ruled that the lower judge correctly applied established jurisprudence by rejecting the unification due to the lack of a single premeditated plan, noting that temporal distance and identical victim types alone are insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; The Court of Cassation holds that identical crimes separated by time and space do not constitute a continuous offense unless proven by a single premeditated plan, and appeals challenging such factual determinations without pointing to legal errors are inadmissible.

Parole chiave

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crime continuation unification of offenses Article 671 c.p.p. judge of execution inadmissible appeal premeditated plan separate impulses unità della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to Biagia Gissara, la quale ha lamentato inosservanza o erronea applicazione di norme penali in relazione all'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to Biagia Gissara, la quale ha lamentato inosservanza o erronea applicazione di norme penali in relazione all'art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE GIOVANNI nato a CATANIA il 27/07/1995 avverso l'ordinanza del 20/07/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 20 luglio 2021 il Tribunale di Ragusa, pronunciando quale giudice dell' esecuzione, rigettava per difetto dei presupposti applicativi la richiesta di Giovanni Basile, volta ad ottenere l' unificazione per continuazione dei reati giudicati con le sentenze indicate nell' istanza stessa. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to Biagia Gissara, la quale ha lamentato inosservanza o erronea applicazione di norme penali in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. per avere il giudice dell'esecuzione respinto l'istanza sebbene dalle due sentenze emergesse che i reati erano omogenei, profilo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, può assumere valore significativo anche senza la ricorrenza di altri indicatori.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e non correlati con le ragioni della decisione avversata. 1.L'ordinanza impugnata ha ritenuto di dover respingere l'istanza dell'interessato poiché gli episodi di furto in abitazione, separatamente giudicati, risultano commessi a distanza di un anno l'uno dall'altro ed in località distanziate e quindi in base a determinazioni estemporanee e ad impulsi del momento. Ha concluso che gli stessi costituivano soltanto espressione dell'inclinazione a delinquere del reo, ma non erano riferibili ad unitaria preordinazione e decisione, assunta a monte della commissione del primo di essi. 1.1Deve quindi affermarsi che il provvedimento impugnato, adeguatamente e logicamente motivato, pur nella sintesi delle sue argomentazioni, resiste alle censure formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell'esecuzione ha rilevato l'assenza degli indici sintomatici per configurare la continuazione, valorizzando a tale riguardo con plausibili argomentazioni le ragioni fattuali desunte dalle sentenze di condanna.

In tal modo il giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto di diritto all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche l'eventuale identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le varie condotte costituiscono aspetti da soli insufficienti a dare la dimostrazione dell'esistenza di quell'unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, comprensivo delle singole violazioni, che costituisce l'indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione. 1.2 II ricorrente censura l'ordinanza con argomentazioni inconsistenti perché richiama principi teorici e sostiene la rilevanza dell'unico dato comune, cos3uito 1 tif! dall'omogeneità dei reati e dei beni giuridici offesi, ma in tal modo si limita ad esprimere un mero dissenso alla decisione senza poter disarticolare la tenuta logica della motivazione e dar conto di vizi nella ricostruzione giuridica della fattispecie.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbr