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Ordinanza — n. 9829/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for merging mafia crimes due to insufficient factual unity despite ten-year gap.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9829/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a request to merge two separate criminal convictions. The appellant argued that a ten-year gap between offenses was irrelevant given the shared criminal organization, identical illegal profits, and territorial context of the Iannazzo-Cannizzaro-Daponte mafia group. The court ruled that such requests require specific factual evidence proving a unified criminal design, which was absent here as the crimes were deemed contingent events rather than premeditated steps of a single plan.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: A request to merge separate crimes into an associative offense requires specific factual evidence of a unified criminal design, as mere temporal proximity or shared organizational context is insufficient without proof of premeditation.

Parole chiave

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mafia association crime merging criminal design procedural inadmissibility judicial execution contingent events unified plan criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
2.Ricorre per cassazione l'interessato a mezzo dei difensori, avv.ti Salvatore Staiano e Renzo Andricciola, i quali hanno dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità ed apparenza della motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano
Ne consegue che tale problema si risolve in una "quaestio facti" la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv.
Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia
Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano
271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv.
Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti
257253; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv.
Sez. 5, n. 23370 del 14/5/2008, Pagliara
249930; Sez. 5, n. 23370 del 14/5/2008, Pagliara, Rv.
Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, Vitale
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv.
Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri
275334Zt, Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv.
Sez. 1, n. 13611 del 22/3/2011, Aversano
Sez. 1, n. 13611 del 22/3/2011, Aversano, Rv.
Sez. 6, n. 2960 del 27/9/1999, Ingarao
249931; Sez. 6, n. 2960 del 27/9/1999, Ingarao, Rv.
Sez. 1, n. 3834 del 15/11/2000, Barresi
214555; Sez. 1, n. 3834 del 15/11/2000, Barresi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVOLI ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 04/11/1966 avverso l'ordinanza del 27/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 27 aprile 2021 19 febbraio 2021 la Corte di Assise di appello di Catanzaro, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava per carenza dei presupposti di legge l'istanza proposta da Antonio Davoli, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze indicate nell'istanza. 2.Ricorre per cassazione l'interessato a mezzo dei difensori, avv.ti Salvatore Staiano e Renzo Andricciola, i quali hanno dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità ed apparenza della motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per avere il giudice dell'esecuzione erroneamente respinto la richiesta per la distanza temporale, pari ad un decennio, tra i fatti di reato separatamente giudicati.

Secondo la difesa, ha però omesso di valutare ulteriori elementi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, avrebbero consentito la richiesta unificazione: la identica finalità e la perfetta omogeneità dei vantaggi illeciti ricavati sotto forma di ingiusto profitto e di rafforzamento del sodalizio mafioso Iannazzo- Cannizzaro-Daponte, del quale il ricorrente è stato riconosciuto dirigente ed organizzatore e preposto al settore delle estorsioni; l'identità del contesto territoriale e l'identità dei concorrenti Vincenzino e Giovannino Iannazzo.

Da tali elementi era deducibile che il ricorrente e costoro si fossero organizzati per compiere una serie indeterminata di delitti estorsivi al fine di favorire le imprese edilizie riferibili all'associazione ed attive sin dai primi anni novanta. Inoltre, durante l'intervallo temporale tra i fatti giudicati con le due sentenze, pari ad otto e non a dieci anni, il ricorrente è stato detenuto, sicchè in quel periodo l'attuazione del disegno criminoso è rimasta sospesa in attesa del ripristino della libertà ed anche la costituzione della cosca federata tra gli Iannazzo ed i Cannizzaro-Daponte sul finire degli anni novanta aveva come fine quello della eliminazione degli avversari e la conduzione delle estorsioni in danno di imprenditori, proposito realizzato mediante un accordo di spartizione del territorio e degli affari.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi articolati in fatto e manifestamente infondati in diritto. 1.L'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza difensiva con un corredo di argomentazioni che è ampio, diffuso, analitico e coerente con le emergenze disponibili. Analizzando le vicende fattuali, oggetto di accertamento giudiziale irrevocabile, ha evidenziato che, per quanto risultante dalle due pronunce di merito 1 fy che avevano affermato la responsabilità di Davoli, era deducibile che i fatti erano distanziati di quasi un decennio e che le prime condotte estorsive commesse in danno dell'imprenditore La Gamba, spendendo il nome e la capacità criminale della cosca Iannazzo, erano antecedenti di molti anni l'ingresso di Davoli nella cosca federata Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, costituita soltanto nell'anno 2003, ed all'assunzione in essa di una posizione apicale.

Pertanto, le stesse erano frutto di una diversa pianificazione e di un differente modus agendi. Considerazioni ritenute di tale dirimente concludenza da escludere ogni possibilità di unificazione per continuazione, risultando recessivi e non significativi la parziale omogeneità dei fatti e l'identità di contesto territoriale.

2. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo soffre di una evidente contraddizione logica e di una errata interpretazione dell'istituto della continuazione, perché assume che il ricorrente, criminalmente attivo per avere partecipato tra il 1994 ed il 1995 all'estorsione in danno di La Gamba e detenuto negli anni successivi in espiazione della pena inflittagli per tali condotte estorsive, avrebbe sin da allora programmato di aderire ad una formazione di ‘ndrangheta federata che sarebbe sorta soltanto nell'anno 2003 per volontà di due gruppi in origine contrapposti, per favorire i quali aveva realizzato ulteriori fatti di estorsione nel 2005.

Ebbene, se la costituzione dell'alleanza tra gli Iannazzo, ai quali egli era vicino sin 1994-1995, ed i Cannizzaro-Daponte si era potuta realizzare soltanto sul finire degli anni novanta -circostanza pacifica anche secondo la prospettazione difensiva- sul piano logico e delle risultanze probatorie è corretto escludere, come hanno ritenuto i giudici di merito, che Davoli avesse potuto prefigurarsi la costituzione di questa nuova cosca e la commissione di reati per favorire le imprese ad essa vicine in danno delle concorrenti. Il ragionamento valutativo condotto nel provvedimento impugnato rispetta perfettamente il principio di logica e di non contraddizione, perché ha valorizzato, non soltanto il notevole distacco temporale, ma anche l'evoluzione delle vicende associative e la sopravvenienza rispetto ai primi fatti illeciti giudicati di una nuova realtà criminale in Lamezia Terme ed il successivo ingresso al suo interno di Davoli sino ad avere assunto una posizione dirigenziale.

Si tratta di rilievi insuperabili, rispetto ai quali le deduzioni difensive non colgono nel segno, poiché proprio la illustrazione delle vicende legate alla nascita della cosca federata ed al periodo di carcerazione subito da Davoli tra i fatti accertati con le due sentenze confermano la correttezza del giudizio negativo espresso nell'ordinanza in esame, dal momento che indicano l'impossibilità per il ricorrente di avere già programmato e deliberato la commissione di reati che sarebbero stati posti in essere in un contesto associativo inesistente negli anni 1994-1995 e per finalità autonome, quindi frutto, come ritenuto dai giudici di merito, di decisioni estemporanee e non rapportabili al momento di perpetrazione delle prime estorsioni. 2.2 L'ordinanza in esame, priva di vizi motivazionali, rispetta altresì i principi interpretativi offerti dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, qualora uno dei reati da unificare per continuazione sia un reato associativo o quando l'autore sia un affiliato ad un gruppo di stampo mafioso, se da un lato devono negarsi soluzioni aprioristicamente negative, basate sulla struttura della fattispecie astratta, in sé non incompatibile con l'istituto della continuazione, dall'altro vanno respinte presunzioni legate alla permanenza del vincolo partecipativo ed alla generica indeterminatezza del programma criminoso.

In tali situazioni la questione della configurabilità della continuazione non va impostata «in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una "quaestio facti" la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430;

Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. 5, n. 23370 del 14/5/2008, Pagliara, Rv. 240489). Si è altresì correttamente affermato al riguardo: "In tema di associazione mafiosa, ovvero di associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, non può sostenersi che la commissione di reati fine rientri nel generico programma della "societas sceleris", nè che i medesimi siano consumati "per eseguire" il delitto associativo, dal momento che tale reato, in entrambe le forme innanzi richiamate, ha natura permanente ed è, di regola, preesistente rispetto ai fatti delittuosi ulteriori; questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti nel panorama di attività-criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l'associazione è stata costituita" (Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, rv. 243199, Vitale).

In altri termini, l'astratta possibilità che i reati fine rientrino nel programma delinquenziale associativo non esclude che nello specifico siano stati commessi sulla spinta di circostanze contingenti ed occasionali, non presenti al momento dell'ingresso nel sodalizio e quindi non programmabili ab origine, ragione per la quale è richiesta una puntuale e specifica esposizione di emergenze fattuali confermative della ricondicibilità ad un progetto delinquenziale unitario ed anticipato rispetto all'esecuzione frazionata (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595;

Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334Zt, Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569). Anche un omicidio, un episodio di estorsione o di usura, lo spaccio di droga, ancorchè appartenenti alle tipologie di illecito cui usualmente si dedichino gli affiliati ad organizzazione di stampo mafioso, possono essere commessi per eventi imprevedibili, per effetto di impulsi subitanei o di esigenze estemporanee, ossia in situazioni concrete nelle quali le azioni siano state sollecitate da spinte motivazionali insuscettibili di una preventiva ideazione e deliberazione, nemmeno nelle linee essenziali, al momento dell'adesione all'organizzazione (Sez. 1, n. 13609 del 22/3/2011, Bosti, rv. 249930;

Sez. 1, n. 13611 del 22/3/2011, Aversano, Rv. 249931; Sez. 6, n. 2960 del 27/9/1999, Ingarao, Rv. 214555; Sez. 1, n. 3834 del 15/11/2000, Barresi, Rv. 218397). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce