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Ordinanza — n. 9826/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9826/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9826/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUDICE GIUSEPPE nato il 03/03/1992 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO-t4atajwy=1~ - udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 15 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza, proposta dal detenuto Giuseppe Giudice, volta ad ottenere la semilibertà.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9826/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANO-t4atajwy=1~ - udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 15 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza, proposta dal detenuto Giuseppe Giudice, volta ad ottenere la semilibertà.

Parole chiave

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semilibertà prova del rischio persecuzione allontanamento nonostante motivi di salute disponibilità al collocamento diritto all'indennità di disoccupazione semiprigionia

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017 con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al /vr versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro ci.mila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUDICE GIUSEPPE nato il 03/03/1992 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO-t4atajwy=1~ - udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 15 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza, proposta dal detenuto Giuseppe Giudice, volta ad ottenere la semilibertà.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso personalmente l'interessato, chiedendone l'annullamento. Considerato in diritto 1. Sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono stati rispettivamente emessi e proposti in data successiva al 3 agosto 2017, ossia al momento dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui, modificando il disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen, si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale mezzo d'impugnazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv 272010). 2.La modifica delle norme processuali che abilitavano l'imputato alla proposizione personale del ricorso per cassazione è stata già interpretata come avente valenza generale nel suo significato chiaro ed inequivoco, perché esclude senza eccezioni di sorta la facoltà per la parte che è imputata di proporre il ricorso senza il ministero di un difensore abilitato (Sez. 1, n. 53330 del 4/10/2017, Villa, non massinnata). E poiché nella sua formulazione non contiene previsioni differenti, dedicate ai procedimenti penali diversi da quello ordinario di cognizione, deve riconoscersi la sua applicabilità al ricorso per cassazione anche se proposto dall'interessato detenuto in espiazione di pena ed in merito ai benefici penitenziari.

Al riguardo, nonostante l'urgenza di approntare in tempi ristretti l'atto d'impugnazione per proporlo tempestivamente nel rispetto del termine perentorio, la cui inosservanza è sanzionata a pena d'inammissibilità, e l'intuibile difficoltà di provvedervi per chi sia ristretto in carcere e debba subire limitazioni alla libertà di movimento e comunicazione con l'esterno, non si ravvisano argomenti, né testuali, né sistematici, per poter riconoscere una regolamentazione diversa da quella prevista in via generalizzata dal nuovo testo dell'art. 613 cod. proc. pen.. 3.Per tali considerazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al /vr versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro ci.mila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro schpmila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 febbrai