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Ordinanza — n. 9825/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing as grounds concern lack of acquittal, not admissible cassation issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9825/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Samir Choumi's appeal against a requested sentencing inadmissible. Choumi argued the trial court failed to apply an acquittal sentence, but the prosecution contended only specific legal grounds allow appeals against such rulings. The court ruled that Choumi's complaint regarding the absence of an acquittal does not fall within the permissible categories for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. Appeals against requested sentencing are limited to the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty; complaints regarding the absence of an acquittal are inadmissible.

Parole chiave

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requested sentencing appeal cassation admissibility acquittal sentence Italian criminal procedure inadmissible appeal assenza di persecuzione reati contro la libertà personale reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente denuncia, con l'unico motivo, la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUMI SAMIR (C.U.I. 053PX6N) nato il 26/12/1992 avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Choumi Samir propone, a mezzo del difensore, ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Busto Arsizio gli ha applicato la pena su sua richiesta in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337 e 582-585 cod.pen.. Il ricorrente denuncia, con l'unico motivo, la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è manifestamente infondato.

4. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.

In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

5. Ne consegue quindi l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 gennaio 20