Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9823/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for touching on facts and misinterpreting evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9823/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly reconstructed facts and failed to recognize a cause of non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these claims, stating that the appeal improperly re-examined evidence and misinterpreted the environmental impact assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it concerns the reconstruction of facts or merely reproduces arguments already examined by the court of first instance, without alleging a distortion of evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reconstruction of facts non-punishment cause environmental impact Cassation procedure massima inquisitoria gravi addebiti penali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
Considerato, inoltre, che il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Considerato, inoltre, che il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINCOLO MASSIMO nato a COSENZA il 26/04/1970 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il primo motivo dedotto in ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferente alla ricostruzione del fatto e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie senza che sussista l'allegato travisamento della prova (diversamente da quanto opina il ricorrente, le dichiarazioni testimoniali riprodotte in ricorso non sconfessano l'affermazione della proprietà dell'area edificata in capo all'imputato quale non illogicamente dedotta dalla Corte territoriale in base agli elementi di prova richiamati in sentenza);

Considerato, inoltre, che il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è supportato da non illogica valutazione sul non minimo impatto ambientale dell'opera e sulla consistenza della volumetria abusiva, essendo in ciò aderente al dettato normativo ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente