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Ordinanza — n. 9822/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug trafficking conviction, upholding sentencing above statutory minimum due to significant drug quantity and organization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9822/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing decision was legally sound and properly motivated. The defendant argued for a sentence closer to the statutory minimum, but the appellate court justified a higher penalty based on the substantial quantity of drugs seized and evidence of an organized weighing operation. The court affirmed that the trial judge correctly applied sentencing criteria and fulfilled the obligation to explain the deviation from the minimum statutory range.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: An appeal challenging a sentence as exceeding the statutory minimum is inadmissible if the lower court provides a reasoned justification based on specific aggravating circumstances such as large drug quantities or organizational elements, thereby satisfying the duty of motivation.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing statutory minimum deviation duty of judicial motivation organized criminal activity drug quantity assessment Cassation inadmissibility penal proportionality commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
- Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 133 cod.proc.pen
- Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen.
art. 133 cod.pen
Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLI MATTIA MICHAEL nato a COSENZA il 14/09/1994 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. - La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza con la quale Galli Mattia Michael era stato condannato, alla pena di mesi quattro di reclusione e C 600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione essendo del tutto immotivato lo scostamento dal minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, e ciò sul rilievo che l'imputato deteneva un quantitativo non minimo di sostanza stupefacente da cui erano ricavabili n. 364,9 dosi medie singole, e in ragione della minima organizzazione essendo stato sequestrato un bilancino per la pesatura dello stupefacente in vista della cessione, elementi giustificativi di una determinazione della pena superiore al minimo edittale di mesi nove di reclusione.

Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle