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Ordinanza — n. 9821/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of statutory grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9821/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed outside the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a review of the proportionality of the sanction, but the court noted that the appeal did not fall under the permitted grounds such as the defendant's intent or legal qualification errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to the enumerated grounds of inadmissibility; appeals based on general dissatisfaction with the proportionality of the sentence lack standing and are declared inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility Article 448 Criminal Procedure Code proportionality of sanction inadmissible appeal grounds Cassazione Roma decision difetto di motivazione controllo della commisurazione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EN NOUHASSI MOHAMED nato il 11/07/1994 avverso la sentenza del 08/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOiiNIOMMI~LiaMi1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; • Rilevato che il ricorrente deduce il vizio di mancanza della motivazione con riguardo alla congruità del trattamento sanzionatorio in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni