Italian Court dismisses appeal regarding mitigating circumstance of cooperation due to lack of admissibility in review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded the mitigating circumstance of cooperation and violated the principle of contradictory proceedings. The court rejected these claims, stating that the issues were already adequately examined and dismissed by the trial judge with logical reasoning, making further review impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 7, t.u. stup.; The Court of Cassazione holds that complaints regarding the exclusion of a mitigating circumstance of cooperation are inadmissible in review proceedings if they merely reproduce arguments already rejected by the trial judge with logical and exhaustive motivation, as no further scrutiny of evidence is permitted at this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOGOLUSO PANTALEO nato a BISCEGLIE il 05/11/1971 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che le doglianze sulla violazione dell'art. 73, comma 7, tu. stup. e sui vizi di contraddittorietà ed illogicità della motivazione per non essere stata ritenuta la circostanza attenuante della collaborazione non sono consentite in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, sottoponendosi a questa Corte una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e non sussistendo l'allegata contraddittorietà tra il verbale di arresto (che genericamente evoca il concetto di collaborazione) e la articolata motivazione della sentenza, che invece la esclude (pagg. 4 e 5);
Considerato, inoltre, che le doglianze sono manifestamente infondate, per aver il giudice di merito fatto corretta applicazione della richiamata disposizione di legge e della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (v. Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347), non essendo consentito ulteriore sindacato in questa sede a fronte di una motivazione sul punto logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presi