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Ordinanza — n. 9819/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding plea bargain sentencing qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9819/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law for sentences resulting from plea bargains. The appellant challenged the legal qualification of the crime, arguing it should have been receipt rather than negligent purchase, but the court noted that such challenges are only allowed if there is a manifest error regarding the agreement itself. Consequently, the appeal was rejected without procedural formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentencing judgments are admissible only for defects in the expression of will, lack of correlation between request and sentence, legal qualification, or illegality of the penalty; challenges based solely on legal qualification are inadmissible unless a manifest error exists regarding the agreement on the crime itself.

Parole chiave

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plea bargain sentencing legal qualification appeal inadmissible grounds manifest error requirement criminal procedure appeal verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
- Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 444 cod. proc. pen
- Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, a Gjura Gajtano, la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, di anni tre e mesi sei di reclusione e C 12.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 648 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani
264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv.
Sez. 4, n. 10692 dell'11/03/2010, Hernandez
254865; Sez. 4, n. 10692 dell'11/03/2010, Hernandez, Rv.
Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea
246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJURA GA3TANO nato il 08/04/1977 avverso la sentenza del 25/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIOclat-e-a~i-se-a-He-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; re

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, a Gjura Gajtano, la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, di anni tre e mesi sei di reclusione e C 12.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 648 cod.pen. e art. 2 legge 895 del 1967. 2. - Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento deducendo il vizio di motivazione l'erronea qualificazione giuridica in relazione al reato di ricettazione in quello di incauto acquisto. 3. - Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Da tale data è entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n.103. Va detto che il ricorso per cassazione avverso alla sentenza di applicazione di pena su richiesta, è ammissibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o misura di sicurezza.

Non è più proponibile il vizio di motivazione che, peraltro, quanto al caso in esame, risulta del tutto osservato l'obbligo motivazionale da parte del giudice. Quanto alla qualificazione giuridica, anche dopo la novella della legge n. 103 del 2017, essa può costituire motivo di ricorso, avuto riguardo alla natura del rito speciale che si connota per l'accordo tra le parti su una pena in relazione ai reati contestati, in cui l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa ed esonera l'accusa dall'onere probatorio dei fatti, solo qualora si versi in un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252;

Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell'11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). Al di fuori dei casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione non è ammissibile il ricorso per cassazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che si limiti a contestare in definitiva il contenuto dell'accordo prospettando una erronea qualificazione giuridica al di fuori dei stretti limiti in cui tale motivo è ammesso.

4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennai