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Ordinanza — n. 9818/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded complaint regarding missing narcotic test in file.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9818/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the complaint regarding the absence of the narcotic test in the file was manifestly unfounded. The defendant had requested the summary trial after the narcotic test results were already integrated into the case file during the arrest validation proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if based on a manifestly unfounded complaint, and the appellant bears the procedural costs and a fine.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded complaint narcotic test file summary trial procedure procedural costs allocation partecipazione al reato imputazione per reati di stupefacenti permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODOU COUTA nato il 15/07/1996 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; MOTIVAZIONE 1. - La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, con la quale Modou Couta, all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato, alla pena di mesi quattro di reclusione e C 600,00 di multa in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione alla mancata presenza nel fascicolo per il dibattimento nel narco test. 3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su una doglianza manifestamente infondata.

Del resto, dalla semplice lettura della sentenza impugnata, emerge che, nel corso del giudizio di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, erano stati integrati gli atti del fascicolo e che tra questi era stato inserito l'accertamento tramite narco test e che dopo tale acquisizione l'imputato aveva chiesto di essere giudicato il rito abbreviato, sicchè l'imputato era stato giudicato sulla base degli atti acquisiti tra cui l'accertamento del narco test. 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022 Il Consigle? e