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Ordinanza — n. 9817/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for generic arguments and lack of specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9817/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The appellants argued for a lighter sentence based on the nature of their drug trafficking activities, but the court rejected these claims as generic and lacking a specific comparison with the lower court's reasoning. The court emphasized that factual issues and interpretations of intercepted conversations cannot be re-examined at the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on generic legal violations or mere reproduction of facts already examined by the trial court are inadmissible in the final instance.

Parole chiave

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inadmissible appeals drug trafficking conviction generic legal argument final instance review factual re-examination mercede di mediazione ripetibili dell'avvocato carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano
Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv.
Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajnka
Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajnka, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASTURZO NICOLA nato a NOCERA INFERIORE il 19/07/1982 VICIDOMINI LUIGI nato a NOCERA INFERIORE il 18/05/1985 PETROSINO BRUNO nato a NOCERA INFERIORE il 23/05/1969 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che i due motivi del ricorso proposto da Nicola Mastrurzo, con cui si contestano, rispettivamente, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici, difettando il confronto con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata, che ha non illogicamente attestato (pagg. 6 e 7) come l'imputato svolgesse attività preminente di "spacciatore di medio calibro" sulla piazza di Nocera Inferiore, guadagnando mediamente 1.200 euro giornalieri dall'attività di spaccio, sì da non consentire di qualificare i numerosi fatti addebitatigli - che ovviamente presupponevano l'acquisto e la detenzione di significative quantità di sostanza - in termini di lieve entità (cfr.

Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv. 279657); Considerato che non sono parimenti consentite in sede di legittimità le doglianze proposte Bruno Petrosino, concernendo questioni di fatto e meramente riproduttive di quelle già adeguatamente vagliate e disattese non corretti argomenti dal giudice di merito, sia con riguardo alla destinazione dello stupefacente detenuto allo spaccio (desunta dall'interpretazione data alla conversazione intercettata, che, non essendo manifestamente illogica, non può essere in questa sede altrimenti sindacata), sia con riguardo all'insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (essendo stato non illogicamente escluso un evento dannoso o pericoloso occasionale e quindi connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale: cfr.

Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajnka, Rv. 277186); Ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto da Luigi Vicidomini è manifestamente infondato, avendo la sentenza dato atto dell'intervenuta rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli in punto pena (tra cui non può dunque farsi rientrare la doglianza sulla diversa qualificazione giuridica del reato) e avendo comunque la sentenza escluso che i fatti potessero essere ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., stante il fatto che Vicidomini era il grossista fornitore abituale di Mastrurzo;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore