Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of merit grounds and factual re-litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Giampiero and Mario Cannone inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged a lower court's decision regarding the minor nature of the offense and their joint responsibility for illegal drug possession. The court rejected these arguments because the first ground was not raised during the trial phase, while the second involved factual disputes already properly adjudicated by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.; Appeals must be admissible and based on legal grounds; arguments concerning facts or issues already decided cannot be raised in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNONE GIANPIETRO nato a ANDRIA il 17/07/1976 CANNONE MARIO nato a ANDRIA il 13/02/1979 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi - con cui Giahpi&o Cannone contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità e Mario Cannone contesta l'affermazione della sua corresponsabilità con il fratello nell'illecita detenzione dello stupefacente rinvenuto - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, il primo perché non dedotto con il gravame di merito, il secondo perché attinente a questioni di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6, sulle prove della co-detenzione illecita);
Considerato che, in ogni caso, il primo motivo del ricorso proposto da Giampiero Cannone è manifestamente infondato, essendo state svolte doglianze in palese contrasto corri/dato normativo e la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità; Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si censura il trattamento sanzionatorio, è inammissibile, essendo la motivazione sul punto corretta in diritto e non manifestamente illogica, sia quanto all'assenza di favorevoli elementi valutabili per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia quanto alla giustificazione della pena irrrogata;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilé i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Re naud Giulio Sarno AI AL- DE7 C. 7 " 7-,:'1